La L.F. 07, art. 1, commi 676 e seguenti (vedasi anche artt. 1 e 2 D.L. 81/07, convertito nella legge 127/07), cambia radicalmente le regole imposte agli enti locali ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per il prossimo triennio. La modifica riguarda sia la modalità di determinazione dell'obiettivo, sia il saldo finanziario su cui applicare il miglioramento del saldo stesso, nonché gli enti soggetti (province e comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti).
È poi stata mantenuta la regola,introdotta nel 2007, secondo la quale, a decorrere dall'anno 2007, il bilancio di previsione deve essere approvato con valori tali da rispettare il Patto di stabilità (Art. 1.684 L.F. 07, come sostituito dall'art. 1.379 della L.F./08).
Da una attenta lettura della norma si desume una sorta di "duplice binario": uno relativo alla determinazione, in valori assoluti, dell'obiettivo di miglioramento; l'altro relativo alla determinazione del saldo finanziario utile ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla norma.
La L.F./08 (art.1.379, lettere da a) ad m)) ha introdotto il criterio del saldo di competenza mista (accertamenti e impegni per la parte corrente, riscossioni e pagamenti per il conto capitale) per il triennio 2008/2010 ed altre modificazioni, che vengono di seguito considerate.