L'art.1, comma 149, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) dispone che gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del Patto di stabilità dall'anno in cui è disponibile la base annua del calcolo su cui applicare dette regole.
Questa norma è tuttora valida ed in conseguenza gli enti istituiti nel 2006 saranno soggetti al Patto di stabilità dal 2009, con base di calcolo i dati 2007.
Per i Comuni istituiti nel periodo 2003 2005 e nell'anno 2006 vedasi art. 1.687 L.F. 07, mentre non sono dettate regole per gli enti istituiti nell'anno 2007.
La L. F./07 ha sancito l'esclusione per gli anni 2006 e 2007 dall'obbligo del rispetto del Patto di stabilità gli enti commissariati rispettivamente nel 2004 e nel 2005 (Art. 1.689 L.F./07). Gli enti commissariati nel 2007 applicheranno il Patto di stabilità dall'anno successivo a quello di ricostituzione degli Organi. L'art. 1.386 della L.F./08 ha prorogato tale norma per l'anno 2008.
Relativamente alle spese di personale si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del Patto di stabilità .
Vedasi anche nota allegata al Decreto del Rag. Gen. dello Stato in data 29/11/2007, n. 0149201.