Invece della limitazione di alcuni aggregati di spesa (personale, spese finanziate con indebitamento, acquisto beni, prestazioni di servizi e utilizzo di beni di terzi) è previsto il cosiddetto "automatismo tributario". Le regole introdotte nel 2007 valgono anche per il 2008.
Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento gli enti devono adottare, previa diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno da comunicare al Ministero dell'economia con le modalità definite dallo decreto relativo al monitoraggio. Se, entro la data sopra indicata, gli enti non adottano le necessarie misure correttive il Sindaco o il Presidente della Provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano i provvedimenti entro il 30 giugno, sempre da comunicare al competente Ministero.
Decorso inutilmente anche quest'ultimo termine le misure correttive non possono più avere ad oggetto l'addizionale IRPEF per i Comuni e l'imposta provinciale di trascrizione per le province. E' previsto, infatti, che per i due tributi sopra indicati, scatti in automatico l'incremento delle aliquote.
Nei comuni interessati, con riferimento all'anno di imposta in corso, l'aliquota vigente relativa all'addizionale IRPEF è maggiorata dello 0,3%. La norma non prevede esplicitamente il caso in cui il Comune che non ha rispettato il patto di stabilità interno non abbia mai esercitato la facoltà di applicazione dell'addizionale. Si deve ritenere infatti che la stessa si renda applicabile sia che l'ente abbia esercitato tale facoltà , sia che non se ne sia avvalso, ovvero abbia già applicato l'aliquota massima.
Per le Province interessate l'automatismo tributario si applica all'imposta provinciale di trascrizione, operando sulla stessa una maggiorazione pari al 5% sulla tariffa vigente nelle province stesse.
Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti, nonché quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
L'art. 561 della L.F. 07 ribadisce il divieto di assunzione del personale a comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità 2006, mentre non ci sono più vincoli diretti, ma solo principi, per gli anni successivi (Art. 1.557 e 1.558 L.F. 07). Per i medesimi comuni vengono meno le sanzioni riguardanti l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di prestiti (Art. 1.701 L.F. 07).
Per gli enti non soggetti al Patto di stabilità restano i vincoli previsti dalla legislazione vigente (Art.1.562 L.F. 07), con alcune varianti, indicate al successivo n. 65.
È confermato che l'incremento del gettito compartecipato derivante dalla dinamica IRPEF sarà effettuato nel 2008 solo a favore dei comuni che hanno rispettato il Patto di stabilità 2006 (Art. 1.702 L.F. 07). Va rilevato che il sistema della competenza mista consente l'applicazione dei bilanci 2008 e successivi dell'avanzo di amministrazione ex art.187 T.U.
Il mancato rispetto del Patto di stabilità impedisce l'aumento delle indennità di funzione agli amministratori (art. 2.25, lettera d) L.F./08), nonchè la deroga alle assunzioni di personale prevista dall'art. 3.120 della medesima legge. Vedasi anche art. 3.79 della stessa legge.