Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili la Cassa Depositi e Prestiti concede ai Comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato (Art. 50.3 legge n. 289/02). Con D.M. 02.10.2003 (G.U. n. 245/03) è disciplinata la procedura per la presentazione dei progetti e la concessione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Con l'art. 3.76 della legge 350/03 possono essere prorogate le convenzioni in essere con il Ministero del lavoro per l'anno 2004.
L'art. 1.262 della legge 311/04 prevede la proroga, per l'anno 2005,delle convenzioni in essere.L'art. 8 bis del D.L. 203/05, convertito nella legge 448/05, prevede un contributo di 18 milioni di euroai comuni con popolazionesuperiore ai 230.000 abitanti che abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratorisocialmente utili (comma 258 L.F.06).
Il comma430 L.F.06stanzia 35 milionidi europer proroga convenzioni stipulate relative ai LSUe 1 milione di euro per nuove convenzioni. L'art 1.1156 L.F. 07 stabilisce che i comuni con meno di 5.000 abitanti possono procedere a nuove assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'art. 1.1166 L.F. 07 proroga i rapporti in essere al 31.12.07.
Per le assunzioni nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti vedasi art. 43 D.L. 159/07, convertito nella Legge 222/07.
Vedasi articolo 2.549, 550, 551 e 552 nonché art. 3.79 L.F./08.
È istituita l'addizionale comunale, stabilita nella misura di 1 euro, sui
diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Il gettito prodotto
da tale disposizione, per la parte eccedente i 30 milioni di euro, è
destinato, per il 20%, a favore dei comuni del sedime aeroportuale o
con lo stesso confinante. La quota spettante ad ogni singolo ente è
calcolata in base al territorio comunale nel quale è inserito
l'aeroporto e alla superficie totale del comune (art. 2.11 legge
350/03). L'art. 1.1328 L.F./07 aumenta di 0.50 euro il diritto di imbarco. Il relativo gettito è acquisito al bilancio dello Stato.
Dall'introito dei suddetti diritti non sorgono obbligazioni tributarie
(art. 39 bis D.L. 159/07 convertito nella legge 222/07).
L'art. 1.142, 143 e 144 della L.F./07 consente ai comuni di variare l'aliquota
fino al 0,8 punti percentuali. È previsto anche il versamento di un
acconto del 30% commisurato all'imponibile dell'anno precedente. È
previsto il versamento diretto ai Comuni a decorrere del 2007. La
maggiore entrata derivante dalle modifiche apportate al regime IRPEF
saranno compensate con riduzione dei trasferimenti erariali (Art. 1.10
L.F. 07). Con D.M. 05.10.07, n. 19665 sono state definite le modalitÃ
di versamento diretto tramite c/c postale.
L'art. 40.7 del D.L.
159/07, convertito nella Legge 222/07, ha stabilito che, ai fini
dell'acconto, viene presa in considerazione l'aliquota vigente
nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della Delibera sia
effettuata entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di
riferimento.
Presso il MEF è istituita una commissione per elaborare studi e proposte sul controllo della finanza territoriale e sulle regole del Patto di stabilità (art. 1.474 legge 296/06).
È data facoltà ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti di affidare i lavori indicati dall'art. 31 della L. 457/78 ad imprese individuali.
Le agevolazioni fiscali già previste dall'art. 23.3 della L. 388/02 si applicano in ogni caso a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore (art. 2.30 L. 350/03).
La materia è regolata dal D.Lgs. 112/99 e, per gli enti locali, con particolare riferimento al d.Lgs. 446/97 e successive modificazioni. Le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi del DPR 602/73 e successive modificazioni, sono definite con D. Dirigenziale 28.06.99 in G.U. n. 165/99. Vedasi anche n. 54.
Il Titolo II° del D.L. 203/05, convertito nella legge 248/05, ha riformulato il sistema della riscossione.
L'art. 2 del D.L. 262/06, convertito nella legge 286/06, dispone la maggiorazione del 25% dei compensi dovuti ai concessionari per l'esclusiva riscossione coattiva delle entrate.
Vedasi anche art. 238.12 D.Lgs 152/06.
I trasferimenti erariali sono confermati nella misura dell'anno 2007 (art. 2.2 L.F./ 08), fatto salvo quanto disposto dall'art. 1.10 L.F. 07. Vi sono tuttavia fondi specifici, che vengono movimentati come segue:
10 milioni di euro a favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e Bolzano (Art. 1.709 L.F. 06);
25 milioni di Euro a favore delle zone confinanti con le regioni a statuto speciale (art. 6.7 D.L. 81/07, convertito nella legge 127/07). Vedasi anche art. 2.44 L.F./08;
Fondo di 30 milioni di Euro per contributi su indennizzi per rimborso anticipato di prestiti (art. 11 D.L. 159/07, convertito nella legge 222/07);
220 milioni di euro a partire dal 2006 a parziale copertura dei maggiori oneri contrattualidel personale per il biennio 2004/05 (comma 178 L.F. 06);
aumento per il 2005 del fondo investimenti vari(fondo mancia)di 222 milioni di euro (art. 11 bis D.L. 203/05, convertito nella legge248/06); per il 2006 riduzione di 70 milioni di euro rispetto alla somma già stabilita di 176,50 milioni di euro (Tabella E L.F. 06);
Fondo di 800 milioni di euro per il trasporto pubblico nelle grandi città (art. 7 D.L. 159/07 convertito nella L. 222/07);
Fondo rimborso IVA: Vedasi punto 18.10;
Fondo promozione dello sport. Vedasi punto 60;
Fondo di 20 milioni di Euro a decorrere dal 2008 per lo sviluppo delle isole minori (art. 2.41 L.F./08);
Fondo di 15 milioni di euro per l'innovazione (art. 1.893 e 894 L.F. 07);
Fondo nazionale politiche sociali e della famiglia. Nell'esercizio 2005il fondo stanziato era di1.193.767,00 di euro; è poi stato ridotto di 502,00 milioni di euro. Per il triennio 2006 2008 il fondo è integrato di 300 milioni di euro annui (art. 18 D.L. 223/06, conv. nella L. 248/06). Il fondo è ulteriormente incrementato dall'art. 1.1250 L.F./07 e dall'art. 45.2 D.L. 159/07, convertito nella Legge 222/07, nonché dall'art. 2.457 L.F./08. Vedasi anche art. 1.1234 e 1269 L.F. 07. Vedasi anche n. 18.50; per il Fondo per le non autosufficienze vedasi art. 2.465 L.F./08;
Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno 8 anni a favore dei Comuni con meno di 50.000 abitanti (art. 2.552 L.F./08);
L'art. 2.426 L.F./08 stanzia un fondi 5 milioni di euro a partire dal 2008 a favore degli enti locali per spese di funzionamento dei Licei Linguistici;
L'art. 2.443 L.F./08 stanzia un fondi di 5 milioni di auro per il risanamento degli edifici pubblici;
Fondo nazionale per la montagna: 25 milioni di euro per l'anno 2007,(art. 1.1278 L.F. 07); 50 milioni di Euro per gli anni 2008/2010 (art. 2.40 L.F./08);
Fondo alle comunità montane: 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 (art. 1.703 L.F. 07). Vedasi anche n. 55;
Fondo convenzioni per i lavori socialmente utili (50 milioni di euro per l'anno 2007) (Art. 1.1166 L.F./07);
Fondo di 4 milioni di Euro per mobilità in città d'arte (art. 1.321 L.F./08);
Fondo di 10 milioni di Euro anno 2007, di 41 milioni di Euro anno 2008 e di 50 milioni di Euro anno 2009 per la sicurezza e lo sviluppo del trasporto pubblico locale (art. 2.54 D.L. 262/06, convertito nella legge 286/06). Vedasi anche n. 18.22;
Fondo minori introiti ICI fabbricati categoria D con un aumento di 377,808 milioni di euro per l'anno 2006 di cui 286,870 milioni di europer gli anni 2005 e precedenti e di 90,939 milioni di euro per gli anni 2006 e successivi (cap. 1316 bilancio dello Stato);
Fondoopere, tra le quali il settore idrico, 200,00milioni di euro a decorrere dal 2007 (comma 78 L.F. 06);
Fondo di 55 milioni di euro ai comuni sotto i 5.000 abitanti con popolazione oltre i 65 anni superiore al 25% del totale, (art. 1.703 L.F. 07 e art. 2.10 L.F./08);
Fondo di 71 milioni di euro ai comuni sotto i 5.000 abitanti con popolazione inferiore ai 5 anni superiore al 5% del totale (Art. 1.703 L.F. 07);
Fondo di 100 milioni di Euro ai piccoli comuni esclusi dai due Fondi suddetti (art. 2.31 L.F./08);
Fondo ai Comuni sotto i 3.000 abitanti di 42 milioni per investimenti (art. 1.703 L.F. 07);
Fondo aree sottoutilizzate. È ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, 130 milioni di euro nel 2008 e 65 milioni di euro nel 2009 (Art. 1.716 L.F. 07). Vedasi anche art. 1.863 e 926 L.F./07. L'art. 2.537 L.F./08 ridefinisce gli importi annuali del Fondo rispetto al 2007 e dichiara immediatamente impegnabili le relative somme;
Fondo mobilità sostenibile: 90 milioni di euro dal 2007 al 2009 (Art. 1.1123 L.F. 07);
Fondo di 10 milioni di euro per la libertà di soggiorno e di circolazione dei cittadini comunitari (art. 2.11 L.F./08);
Fondo di 37,5 milioni di euro ai comuni non soggetti al Patto di stabilità per spese di personale (Art. 1.703 L.F. 07);
Fondo di 30 milioni di euro ai comuni i cui consigli sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose (Art. 1.707 L.F. 07).
Fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a finanziamento di indennizzi per il rimborso anticipato di prestiti (art. 11 D.L. 159/07, convertito nella Legge 222/07);
Fondo di 38,734 milioni di euro per servizio rifiuti nelle scuole statali (accordo Anci/Ministero Pubblica Istruzione);
E' soppresso il trasferimento di 103 milioni di euro per la riqualificazione del territorio (art. 2.6 L.F./08);
Il Fondo ordinario viene ridotto degli importi indicati agli artt. 2.16 e 2.31 L.F./08. Vedasi anche nn. 18.9, 18.54, 19, 37, 40, 48 e 52.
La normativa base è costituita dal D.L. 53/83, convertito nella legge 131/83, dall'art. 6 del D.L. 511/88, convertito nella legge 20/89 e dall'art. 10 della legge 133/99. L'art. 2.39 della legge 350/03 chiarisce i soggetti tenuti al versamento delle addizionali. Viene stanziato un fondo di 100 milioni di euro per interventi di efficienza energetica e per la riduzione dei costi dei clienti disagiati, anziani e disabili (Art. 1.362 e 364 L.F./07).
L'art. 3.28 della L. 350/03 consente agli enti locali di utilizzare le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali per il finanziamento di spese aventi carattere non permanente per la copertura di debiti fuori bilancioe per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. L'art. 1.66 della legge 311/04 consente di utilizzare tali plusvalenze anche per il rimborsodelle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
L'art. 3.49 della L. 350/03 dispone che gli oneri suddetti sono a carico dei bilanci delle singole amministrazioni pubbliche (quindi senza trasferimenti statali). La regola viene ribadita per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del biennio2004/2005 dall'art. 1.91 della legge 311/04. Per tale periodo contrattuale il comma 178 L.F. 06stanzia un importo di 220 milioni di euro a parziale copertura dei maggiori oneri.Il comma 186 L.F. 06 pone a carico dei bilancidegli enti locali gli oneri contrattuali del biennio 2006/2007.
L'art. 1.132 della legge 311/04 fadivieto di estendere le decisioni giurisdizionali in materia di personale. L'art. 1.556 L.F. 07 conferma che gli oneri dei rinnovi contrattuali 2006-2007 del personale sono a carico dei bilanci comunali. Vedi anche n. 18.66. L'art. 3.146 L.F./08 pone a carico dei bilanci degli enti locali gli oneri contrattuali del biennio 2008/2009. Vedasi anche art. 15 D.L. 159/07, convertito nella legge 222/07.
Vedasi anche n. 13 per gli enti dissestati.L'art. 3.51 della L. 350/03 richiede la certificazione, a pena di riduzione del contributo, del mantenimento del requisito soggettivo a partire dal 1 gennaio 2004. Il comma 100 L.F./06 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi 10 anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza.
Il D.M. 03.06.03 (G.U. n. 141/03) ha individuato le medie nazionali pro/capite delle risorse correnti dei comuni. Vedasi anche art. 31.2 Legge 289/02.
L'art. 3.116 della L. 350/03 destina le risorse del fondo suddetto alle politiche per la famiglia, all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'integrazione scolastica ed ai servizi per la prima infanzia. Il Fondo è ora indistinto (Circolare Regione Lombardia n. 48 del 27.10.05).
Vedasi n. 18.44.
L'art. 4, commi da 35 a 39, della L. 350/03 definisce i contenuti dal
Programma di intervento nel settore idrico e detta norme di
coordinamento e finanziarie.
Il comma 78 della L.F./06 istituisce
un fondo di 200 Ml di euro per interventi infrastrutturali ivi comprese
le progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle
risorse idriche, a decorrere dall'anno 2007. Vedasi anche n. 32. Vedasi
inoltre l'art. 2.333 e 334 L.F./08.
La piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per i Comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 una copertura dei costi superiore all'85% può essere raggiunta in 5 anni, anziché in 4 anni (art. 4.116 L. 103/03). L'art. 1.523 della legge 311/04 ha portato a 6 anni il suddetto termine
Il comma 134 della L.F./06 ha portato a 7 anni il suddetto termine. In conseguenza il sistema tariffario totale del servizio doveva essere applicato nel 2007 per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55% e l' 85%, ovvero superiore all' 85%. Vedasi ora anche art. 238 D.Lgs 152/06 e art. 1.183 e 184 L.F. 07. L'art. 1.1108 L.F. 07 prevede una raccolta differenziata minima nel periodo dal 2007 al 2011, mentre il comma 1.109 prevede l'emanazione di un D.M. per gli anni successivi al 2011. L'articolo 2.38 L.F./08 demanda alle regioni la ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali. Il regime di prelievo in vigore nel 2006 resta invariato anche nel 2008 (art. 1.166 L.F./08).
Vedasi inoltre n. 61.L'art. 4.144 della L. 350/03 ha stanziato la somma di 70 milioni di euro per il finanziamento del fondo in oggetto. Vedasi n. 18.51 e n. 37.
Le operazioni per l'acquisizione di beni con oneri a carico di bilanci pubblici possono essere effettuate mediante contratto di leasing operativo. E' inoltre istituito un apposito Fondo presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 33 milioni di euro per l'anno 2004 (art. 4, commi 155, 156 e 157, L. 350/03).
La tabella E allegata alla L.F. 06 prevede un fondo di 60,509 milioni dieuro ( - 40.20 milioni di euro rispetto al 2005)per acquisto autobus ed altri mezzi di trasporto ed un fondo di 207.00 milioni dieuroper rimborso IVAtrasporti (- 75.00 milioni di euro rispetto al 2005).
Per il trasferimento dei fondi di cui alla L. 58/05 vedasi art. 16 D.L. 223/06, convertito nella L. 248/06. Vedasi anche n. 18.22.
E' istituito un fondo a favore del trasporto pubblico locale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (art. 1.1031, 1032, 1033 L.F./07). L'articolo 1.304 L.F./08 stanzia un Fondo di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010 per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale. E' inoltre stanziato un fondo di 4 milioni di euro per mobilità in città d'arte (art. 1.321 L.F./08).
L'art. 1.1121, 1122, e 1123 L.F. 07 prevede un fondo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria. A decorrere dal 2007 è previsto un contributo statale alle regioni di 190 milioni di euro a finanziamento del contratto collettivo del personale del trasporto pubblico locale (art. 1.1230 L.F. 2007). A decorrere dal 2008 vedasi però l'art. 1.301 L.F./08.
È inoltre stanziato un fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica (art. 1.1123 L.F. 2007).
L'art. 7 del D.L. 159/07, convertito nella Legge 222/07, stanzia 800 milioni di euro per le metropolitane di Roma, Milano, Napoli.
Vedasi anche punto 18.22 e punto 18.44.
Nei Comuni sprovvisti di PRG è vietata per 10 anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per 10 anni, sui predetti soprasuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data (art. 4.173 L. 350/03).
L'Istituto può concedere contributi per interesse sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa Depositi e Prestiti con le disponibilità indicate dall'art. 4.191 della legge 350/03.
L'art. 1.1294 L.F./07 stanzia un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ad incremento del fondo speciale per interessi su mutui. Vedasi anche art. 1.1197 L.F./07
La riformulazione del primo comma dell'art. 47 del TUIR mette fine ad una serie di dubbi interpretativi (vedi Revisori dei Conti) su come inquadrare fiscalmente i compensi per lo svolgimento delle pubbliche funzioni. È ora definitivamente chiarito che, se tali funzioni sono svolte da coloro che esercitano un'arte o una professione o sono effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, i relativi compensi non devono più essere considerati, ai fini fiscali, come assimilati a lavoro dipendente.
L'iscrizione in bilancio delle quote di ammortamento dei beni mobili ed immobili è facoltativa (Art. 27.7 legge 448/01). Vedasi anche punto 4, art. 167.1 T.U.
L'utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione peri il pagamento di spese correnti è consentito solo per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile e deliberata dalla Giunta (Artt. 195 e 222 T.U.).
La limitazione delle spese non è applicabile agli enti locali (art. 1.12 L.F./06). Vedasi n. 18.64.
Viene esteso l'obbligo di indicare il codice fiscale su diversi documenti (Dia, permessi di costruzione, contratti di erogazione dei servizi pubblici). E' disciplinata una stretta collaborazione tra Agenzia del Territorio e Comuni in materia di rendite e planimetrie catastali. Per la Tarsu, a decorrere dal 1 gennaio 2005, per gli immobili censiti in Catasto fabbricati, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale (commi da 332 a 340 della legge 311/04).
L'art. 1.201 e 202 L.F. 07 modifica la L. 575/65 sull'utilizzo degli immobili confiscati per appartenenze di tipo mafioso.
È prevista l'assegnazione allo Stato, oppure, per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria al Comune, alla Provincia o alla Regione. Se entro un anno dal trasferimento l'Ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi. L'art. 1.1104 L.F. 07 prevede l'acquisizione gratuita ai comuni delle opere abusive costruite nelle zone naturali protette.
Vedasi anche art. 2.15 L.F./08, nonché punto 18.11.
Le aree del patrimonio e del demanio dello Stato sulle quali i Comuni hanno realizzato opere di urbanizzazione, sono trasferite, a titolo oneroso, ai Comuni che ne fanno richiesta. Entro 6 mesi dalla data di entrate in vigore della legge Finanziaria sono trasferiti d'ufficio in proprietà dei Comuni e a titolo gratuito, gli alloggi costruiti con finanziamenti speciali (commi dal 434 a 441 della legge 311/04).
Vedasi anche art. 1.216 e 1313 L.F./07. Vedasi anche 18.61.
La contabilità economica è differita all'anno 2004 e all'anno 2006 rispettivamente per i Comuni di cui ai numeri 4 e 4 bis del comma 1, lettera D, art. 8, del DL n. 444/95, convertito nella legge 539/95 (comma 539 della legge 311/04).
Pertanto per i comuni con popolazioni da 3000 a 4999 abitanti il conto economico è obbligatorio per l'esercizio 2004. Per i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti la formazione del conto economico non è più obbligatoria (art. 1.164 L.F./06)
Vedasi anche art. 1.61 e 474 L.F./07.
Le limitazioni della spesa non sono applicabili agli enti locali (art.
1.12 L.F./06). Gli atti di spesa superiori ai 5.000 euro non vanno
inviati alla Corte dei Conti, la quale li valuterà , con modalità da
stabilire, nell'ambito del controllo sulla gestione (Delibera n. 11 del
26.10.2006 Sezione regionale di controllo della Lombardia). L'art. 34
del D.L. 223/06, convertito nella L. 248/06, rende obbligatoria la
pubblicazione degli incarichi di consulenza.
L'affidamento di incarichi di studio, consulenza e ricerca può avvenire solo sulla
base di un programma approvato dal Consiglio e di norme regolamentari
da inviare alla Corte dei Conti. I contratti di consulenza vanno
pubblicati sul sito dell'Amministrazione. (art. 3.17, 55, 56, 57, 76 e
77 L.F./08).
Ai fini del consolidamento dei conti pubblici:
a) per i mutui assunti dagli enti locali con rate di ammortamento a totale carico dello Stato , quest'ultimo provvede direttamente ai pagamenti dovuti agli enti finanziatori;
b) con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di pagare le rate di ammortamento, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'Amministrazione pubblica diversa. Quest'ultima iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti (art 1.76 e 77 legge 311/04)
L'art. 1.136 della legge 311/04 prevede la possibilità , fatti salvi i diritti
di privati, di annullare d'ufficio atti illegittimi anche se
l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. Vedasi n. 18.47 e 22.
I compensi corrisposti a dipendenti pubblici che siano componenti di
organi di amministrazione, di revisione e collegi sindacali, sono
ridotti del 5%, del 10% o del 20% (art. 1.126 Legge 662/96).
Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare sono aumentate del 10%. I proventi delle sanzioni irrogate dalla polizia locale sono attribuiti alle regioni (art. 1.189, 190 e 191 legge 311/04).
Per i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti , i contributi sul fondo nazionale ordinario investimenti possono essere utilizzati, ai fini degli equilibri di bilancio , in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti (Art. 94.11 legge 289/02). Vedasi n. 10 e n. 65.
L'art. 1 del D.L. 302/05, convertito nella legge 248/05, prevede che i Comuni che partecipano all'attività di contrasto dell'evasione fiscale hanno titolo ad incassare il 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo.
La limitazione della spesa non è applicabile agli enti locali (art. 1.12 L.F./06). Vedasi n. 18.64. Per gli Uffici di rappresentanza all'estero vedasi art. 1.597, 598 e 599 L.F./07.
I commi 54 e 59 della L.F. 06 prevedono la riduzione del 10% delle indennità e gettoni di presenzaagli Amministratori locali. Il riferimento è ai valori in essere al 30 settembre 2005.
Relativamente ai commi 56 e 57 riguardanti le speseper consulenze, vale quanto detto al n. 18.64.
E' prevista una trasmissione al MEF, entro il 30 novembre, di apposita relazione.
Vedasi art. 1.719 e 731 L.F./07.
L'art. 3.59 L.F./08 vieta l'assicurazione degli amministratori locali contro il rischio di responsabilità contabile con spesa a carico degli enti.
L'art. 2, commi da 23 a 30, della L.F./08 modifica in varie parti il T.U. riducendo il numero, compensi ed aspettative degli amministratori locali.
In particolare si segnala quanto segue:
le aspettative non retribuite per lavoratori dipendenti competono solo ai Sindaci, ai Presidenti di Consigli Comunali, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali dei Comuni di cui all'art. 22.1 T.U. (aree metropolitane), agli Assessori ed ai Presidenti delle Comunità Montane. I Consiglieri Comunali circoscrizionali, delle Comunità Montane, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi hanno diritto all'aspettativa, ma devono assumersi a proprio carico i contributi di cui all'art. 86 T.U;
i Consiglieri Comunali, Circoscrizionali (limitatamente ai Comuni capoluogo di provincia), e delle Comunità Montane hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli ed alle Commissioni. L'importo complessivo dei gettoni di presenza non può superare mensilmente un quarto dell'indennità del Sindaco o del Presidente;
i consiglieri circoscrizionali non hanno diritto all'indennità di carica o di funzione;
è stata soppressa la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione;
ai Presidenti ed agli Assessori delle Unioni dei Comuni, dei Consorzi e delle Comunità Montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50% dell'indennità prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione, del Consorzio o della popolazione montana della Comunità Montana;
le indennità di funzione possono essere incrementate con delibera di Giunta, relativamente ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia ed agli Assessori Comunali e con delibera di Consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi della possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il Patto di Stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le deliberare adottate in violazione del precedente periodo sono nulle;
i parlamentari nazionali ed europei, non possono percepire il gettone di presenza;
agli amministratori che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del Presidente del Consiglio nel caso di Consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con Decreto Ministeriale;
l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
le circoscrizioni sono obbligatorie per i Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti. I Comuni con popolazione tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti possono istituire le circoscrizioni con una popolazione media non inferiore ai 30.000 abitanti (art. 2.29 L.F./08);
a decorre dalle prossime elezioni amministrative il numero massimo di Assessori è ridotto a 12 (art. 2.23 L.F./08).
E' prevista una economia di 313 milioni di Euro a decorrere dal 2008, che viene detratta dal Fondo ordinario dei trasferimenti erariali. Le reali economie vanno certificate dai singoli enti ( art. 2.31 e 32 L.F./08). L'economia è destinata per 100 milioni di Euro a favore di piccoli comuni esclusi dai benefici previsti per la popolazione minorile ed anziana di cui all'art. 1.703 L.F./07, come modificato dall'art. 2.10 della L.F./08 e per 200 milioni di Euro a finanziamento di prestazioni sanitarie.
Vedasi anche n. 18.24, n. 18.26 e n. 38.
Il comma 337 della L.F./06 ha istituito una quota del 5 per mille a sostegno del volontariato, della ricerca e delle attività sociali svolte dai Comuni. Tale norma, con alcune modifiche dei beneficiari, è prevista anche per l'anno 2007 (art. 1.1234 e 1235 L.F./07). Fra i beneficiari non sono più presenti i Comuni.
Il D.P.E.F. 2007/2009 fissa come segue i tassi di inflazione programmata:
2008 | 2009 | 2010 |
1.7 | 1.5 | 1.5 |