A decorrere dall'1.1.2000 l'imposta di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni possono essere aumentati fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato. Le frazioni di metro si arrotondano a mezzo metro quadrato. Si ricorda che per effetto dell'art. 11, comma 10 , della legge 449/97, le tariffe in questione possono essere aumentate, in via generale, fino al 20% delle tariffe base ex D. Lgs. 507/93. Vedasi anche art. 30.17 legge 488/99. Si fa presente che gli aumenti disposti con il D.P.C.M. 16.02.01, pubblicato sulla G.U. n° 89 del 17.04.01, hanno decorrenza dal 2002 (Ordinanza Consiglio di Stato (5206/01).
L'art. 10 della legge 448/01 stabilisce, in deroga alla L. 212/2000, che le delibere per la determinazione delle tariffe dell'imposta in oggetto possono essere assunte entro il 31 marzo e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno (norma questa da ritenersi abrogata per effetto dell'art. 1.169 della L.F. 07).
Contrariamente a quanto stabilito dalla previgente normativa, in caso di mancata adozione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. L'art. 1.169 della L.F. 07 prevede però tale proroga per tutti i tributi. Vedasi anche punto 1.
Il minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta prevista per le insegne che contraddistinguono le sede degli esercenti attività commerciali e di produzione di beni e servizi nel limite complessivo dei 5 metri quadrati è totalmente compensato dallo Stato sulla base di certificazioni da presentare secondo le modalità previste in apposito decreto ministeriale (vedasi punto 18.44). Tali trasferimenti non sono soggetti a riduzione per effetto di altre norme contenute nella Finanziaria.
Con il comma 5, dell'art. 10 della legge 448/01, sono eliminate le norme contenute nel D.Lgs 446/97 circa le disposizioni generali per l'affidamento e lo svolgimento dei servizi di riscossione dei tributi locali.
La norma in esame ha inoltre stabilito:
la possibilità di sostituire l'imposta di pubblicità con un canone dotato di limite di gettito non superiore al 125% di quello raggiunto nell'anno precedente l'istituzione del canone stesso;
la possibilità di rinegoziazione dei contratti in essere con concessionari e di estensione degli stessi ad altre entrate;
la possibilità di suddividere il territorio comunale, limitatamente alle affissioni di carattere comunale, in due categorie applicando alla categoria speciale una maggiorazione sino al 150% della tariffa normale. La superficie della categoria speciale non può superare il 35% del centro abitato. In ogni caso, la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.
Va richiamata la norma interpretativa (art. 2bis.5 D.L. 13/02, convertito nella legge 75/02) secondo la quale per le insegne di superficie complessiva superiore ai 5 mq, l'imposta era dovuta per intero. L'art. 1.311 della L.F./07 stabilisce invece che per dette insegne l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente è 5 mq e ciò senza compensazione della minore entrata con trasferimenti erariali.
Nel casi di pluralità di insegne, l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie fino a 5mq (art. 2bis.6 D.L. 13/02, convertito nella legge 75/02). Circa la definizione di insegne e di esenzione vedasi Circolare MEF 08.02.01, n. 1.
Il comma 128 L.F. 06,in sede interpretativa, dispone che la pubblicità rivolta all'interno degli impianti con capacità inferiore ai 3.000 posti per manifestazioni sportive dilettantistiche è esente da imposta.
L'art. 1.157 L.F. 2007 prevede che gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti abusivi sono a carico dei soggetti ordinanti.
Per il contrasto alle affissioni abusive vedasi art. 1.176, 177 e 178 L.F./ 07.
Vedasi anche art.2.7 L.F./08.
La deliberazione CIPE 4.4.01, n. 52 (in G.U. n. 165/01), emanata ai sensi dell'art. 31, comma 29, della legge 448/98, ha previsto le modalità di calcolo delle tariffe dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione con decorrenza dal 1° luglio 2001.
Vedasi anche D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque", come modificato dal D.lgs 258/00. Vedasi ora art. 175 D.Lgs. 152/06. Con la delibera CIPE 21/12/01 n. 120 (GU n. 86/02) è pianificata l'eliminazione del minimo impegnato a partire dal 2001 con abbattimenti non inferiore a 30 metri cubi. Per gli aumenti tariffari decorrenti dal 1° luglio 2002 vedasi Delibere CIPE 131/02 in G.U. n. 79/03, come modificata dalla delibera CIPE 14.03.03, n. 11.
Per la gestione e la riscossione dei proventi idrici vedasi anche DPCM 04.03.96 in G.U. n. 62/96 e DPCM 29.04.99 in G.U. n. 126/99.
L'art. 4.237 della L. 350/03 ha stanziato 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la tutela delle acque dall'inquinamento e per il risparmio idrico.
Per il riutilizzo delle acque reflue vedasi DM 12.06.2003, n. 185 (G.U. 169/03). Agevolazioni per le attività di allevamento del bestiame sono previste dall'art. 9 del D.L. n. 66/89, convertito nella legge 144/89.
Per le concessioni del servizio vedasi n. 31 e n. 32. Per la riscossione della tariffa vedasi art. 2.10 e 11 D.L. 262/06, convertito nella legge 286/06.
L'art. 50 del collegato fiscale 2000 stabilisce che non sono rilevanti agli effetti dell'IVA le operazioni in argomento (Art. 51 legge 342/00).
L'art. 34.3 della legge 388/00 ha creato difficoltà interpretative prottrattesi nel tempo. La Circolare del Ministero delle Finanze n. 20 del 05.03.01 fa finalmente piena luce sull'argomento, come segue:
E'punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi entro il temine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 Euro per ciascun periodo d'imposta (comma 414 della legge 311/04).
Il compenso per le riscossioni in argomento è fissato nella misura del 60% di quello determinato per le riscossioni tramite cartella di pagamento (D.M. 8.6.01 in G..U. n° 179/01).
Va rilevato che il Titolo II del D.L. 203/05, convertito nella legge 248/05, ha riformato il sistema della riscossione.
Per l'attività di riscossione a mezzo ruolo esercitato con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea il compenso vigente è maggiorato del 25% (Art. 2.2 D.L. 262/06, convertito nella legge 286/06).
L'art. 17 del D.Lgs. 112/99 disciplina la remunerazione dell'attività del concessionario della riscossione.
La Corte Costituzionale (Sentenza n. 333/01) ha dichiarato illegittimo l'art. 7 della legge 431/98, che disponeva l'obbligo per il proprietario che aveva iniziato procedura di sfratto di dimostrare che il contratto fosse stato registrato e che l'immobile fosse stato denunciato ai fini dell'ICI e delle altre imposte immobiliari.
Sono esentati dal pagamento del contributo giudiziario unificato le rettifiche degli atti di stato civile (Art. 33.7 legge 388/00). I diritti di stato civile sono stati soppressi, con decorrenza 31.03.01, con l'art. 110 del DPR 696/00.
L'art. 25.5 legge 448/01, sostituendo la precedente normativa, disciplina la compartecipazione comunale all'IRPEF come segue:
La compartecipazione è prevista, per gli anni 2002 e 2003, nella misura del 4,5% del riscosso in competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario precedente. Per il 2002, il gettito è ripartito sulla base di dati statistici forniti dal Ministero dell'Economia entro il 30 giugno 2002. Ai fini del riparto del gettito per l'anno 2003, il Ministero dell'Economia comunica i dati previsionali del gettito entro il 31 luglio 2002 ed è comunicato ai comuni entro il 30 ottobre da parte del Ministero dell'Interno. Il gettito, nel corso del 2003, è erogato dal Ministero dell'Interno in quattro rate di uguale importo: le prime due, sulla base dei dati previsionali, le restanti sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio 2002 e comunicati dal Ministero dell'economia entro il 30 giugno 2003. Su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.
Per gli esercizi 2002 e 2003, quindi, i trasferimenti devono essere ridotti di un importo pari a quello risultante dalla compartecipazione, con l'avvertenza che, nel caso in cui i trasferimenti fossero insufficienti a consentire il recupero della compartecipazione, la stessa è corrisposta nei limiti dei trasferimenti spettanti per gli anni oggetto di compartecipazione.
Il gettito della compartecipazione IRPEF da inserire in bilancio impone una riflessione sotto due aspetti principali. Il primo è riferito alla modalità di calcolo della previsione del gettito: contrariamente all'addizionale facoltativa, la percentuale prevista nella Finanziaria deve essere calcolata sull'imposta riscossa in competenza dallo Stato e non sull'imponibile. Questo, con tutta evidenza, determina degli importi notevolmente diversi: si stima, infatti, che il 4,5% calcolato sull'imposta sia pari circa all'1% calcolato sull'imponibile (dato da utilizzare per la verifica del gettito dell'addizionale facoltativa).
Il secondo aspetto è riferito alla giusta allocazione in bilancio di questa entrata: evidentemente deve essere indicata al Titolo I, riducendo di pari importo il Titolo II, categoria I. Il certificato al bilancio inserisce tale voce alla categoria "Imposte".
Vedasi art. 31 legge 289/02, che ha aumentato, per l'anno 2003, l'aliquota di compartecipazione comunale al 6,5%.
Con l'art. 2.18 della legge 350/03 è confermata anche per il 2004 la compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF nelle percentuali stabilite per il 2003. L'art 1.65 della legge 311/04 proroga la materia per l'anno 2005. I bilanci di previsione 2005 devono quindi mantenere gli stanziamenti del bilancio 2004 relativamente a tale partita. Se però il taglio dei trasferimenti è superiore allo stanziamento del bilancio in corso, l'ulteriore riduzione deve essere apportata nella compartecipazione. Ciò in quanto l'art. 67, comma 4, della L. 388/2000, come modificato dall'art. 25.5 della legge 448/01, stabilisce che, nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.
Il comma153 L.F. 06 ha prorogato anche per il 2006 la vigente normativa, mentre l'art. 1.698 della L.F. 07 ha prorogato la previgente normativa anche per l'anno 2007 per le sole province.
L'art. 1.189, 190, 191 e 192 della L.F. 07 ha istituito una nuova compartecipazione comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, detta "dinamica". Essa ha un'aliquota dello 0,69% e decorrerà dal 2007 con riferimento alla base imponibile 2005. Nel 2007 il gettito spettante ai comuni sarà compensato con uguale riduzione dei trasferimenti erariali. Dal 2008 l'incremento del gettito rispetto al 2007 sarà attribuito ai comuni con criteri da definire con decreto interministeriale secondo finalità perequative e di sviluppo economico. A decorrere dal 2009 l'aliquota sarà dello 0,75%. Vedasi anche n. 12.3.
Il rimborso è stato istituito dall'art. 6.3 della legge 448/99.Con l'art. 1.711 della L.F./07 è stata inserita la clausola che limita il rimborso alle sole prestazioni dei servizi non commerciali esternalizzati per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti.
L'art. 2.9 della L.F./08 dispone che il citato comma 711 trova applicazione dal 1° gennaio 2007.
Vedasi anche D.P.R. 33/01.
L'art. 35 del D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06, essenzialmente passa dal regime di imponibilità IVA a quella di esenzione IVA delle operazioni riguardanti le locazioni, gli affittie le compravendite immobiliari ex art. 10 DPR 633/72 e s.m.i.
I comuni che gestiscono in regime IVA (e quindi abitualmente e con specifica organizzazione ed impostazione di bilancio) le suddette operazioni avranno un aggravio di costi; gli altri comuni invece subiranno conseguenze marginali. È sanzionato penalmente l'omesso versamento IVA di importo superiore ai 50.000 euro nonché la compensazione con creditiinesistenti che comporti il mancato versamento IVA superiore a 50.000,00 euro. I pagamenti di corrispettivi negli appalti è vincolato alla esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la regolarità fiscale, previdenziale e assicurativa dello stesso.
L'art. 1, commi da 313 a 319, prevede la valorizzazione di beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali, anche mediante conferenze di servizi. Sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2008. L'art. 2.440 e 441 L.F./08 istituisce il Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici.
Vedasi anche n. 8 e n. 18.61.
Il Ministero dell'Interno ha chiarito che l'art. 47, c. 7, della legge 449/1997, ha eliminato il vincolo imposto dalla preesistente normativa (legge 10/1977) secondo il quale il 70% dei proventi degli oneri di urbanizzazione doveva essere destinato a opere di urbanizzazione primaria e secondaria e al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e all'acquisizione di aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione di strumenti urbanistici mentre il restante 30% poteva essere utilizzato per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. La legge 449/97 permette invece ai comuni di poter utilizzare totalmente i proventi in questione anche per il finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale, dirottandoli dalla destinazione primaria per cui vengono riscossi.
Il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota n. 0108315 del 7 ottobre 2003, ha espresso l'avviso che a partire dal30.06.2003, data di entrata in vigore del D.lgs 378/01, i proventi concessori non sono più soggetti a vincolo di destinazione.
Il comma 17 dell'art. 27 della legge 448/01 riduce le sanzioni previste nel Testo unico sull'edilizia in caso di ritardato pagamento del costo di costruzione. I nuovi limiti sono i seguenti:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 (20) per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 (50) per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 (100) per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
Vedasi ora anche l'art. 31.7, lett. b), della legge 289/02, relativo all'inserimento delle caserme dei carabinieri tra le opere di urbanizzazione secondaria.
L'art. 1.43 della legge 311/04 consente di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni per il finanziamento di spese correnti entro il limite del 75% nell'anno 2005 e del 50% nell'anno 2006.
Per l'anno 2007 il limite di utilizzo per spese correnti è fissato nella misura del 50% ed una ulteriore quota del 25% per la manutenzione ordinaria del patrimonio (Art. 1.713 L.F. 07).
Per gli anni 2008, 2009 e 2010 il limite di utilizzo per spese correnti è pari al 50% ed una ulteriore quota massima del 25% per la manutenzione ordinaria del patrimonio, per la manutenzione ordinaria del verde e delle strade (art. 2.8 L.F./08).
L'art. 13 della legge 289/02 prevede la possibilità per le regioni e per gli enti locali di stabilire procedure di definizione (condoni) dei tributi propri, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali. Allo scopo i Comuni con delibera consiliare possono stabilire:
un termine non inferiore a 60 giorni entro il quale i contribuenti adempiono ad obblighi tributari precedentemente in tutto od in parte non adempiuti. In tal caso va prevista:
la riduzione dell'ammontare dei tributi;
l'esclusione o la riduzione degli interessi o delle sanzioni;
la sospensione, su istanza di parte, dell'eventuale procedimento giurisdizionale in corso. In caso di adempimenti da parte del contribuente il giudizio si estingue.
La misura degli interessi è determinata, con norma regolamentare, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Tale misura vale sia per i ritardati versamenti sia per i rimborsi (Art. 1.165 L.F. 07). Vedasi anche 18.14.
I tributi locali possono essere ridotti per lavori pubblici di durata superiore a sei mesi (art. 1.86 legge 549/95).
E' prevista l'emanazione di un Decreto del Ministro E. e F. per stabilire gli importi delle somme considerate di modesto ammontare. Gli importi sono arrotondati all'unità di Euro ed in sede di prima applicazione l'importo minimo non può essere inferiore a € 12. (Art. 25 legge 289/02). Con norma regolamentare gli enti locali possono stabilire, per ciascun tributo, importi diversi di quello appena indicato (Art. 1.168 L.F. 07). L'art. 1.166 L.F. 07 stabilisce che il pagamento del tributo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superadetto importo.
Vengono ridefiniti i tempi di pagamento dei corrispettivi, da parte del diverso gestore, al Comune e le eventuali penalità (Art. 77.7 legge n. 289/02).
In alternativa alla riscossione coattiva è consentito agli enti locali di cedere a terzi i crediti tributari, comprensivi di penalità ed interessi. L'ente deve garantire l'esistenza del credito, ma non la solvibilità del debitore.
La cessione non necessita dell'accettazione del debitore. L'operazione è regolata da convenzione (art. 76 legge 342/00).
La cessione dei crediti non tributari è regolata dall'art. 8 del D.L. 79/97 convertito nella legge 140/97.
È stata pubblicata sulla GUCE dell'8 agosto la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento e del Consiglio europei che fissa il termine massimo di 30 giorni per il saldo delle fatture da parte della P.A., salvo patto contrario delle parti. Trascorso detto termine scattano automaticamente gli interessi di mora. La Direttiva, recepita con D. L.vo n. 231/02, può essere subito utilizzata sia dai singoli cittadini che dalle imprese (Sentenza Corte Costituzionale 168/91; Corte di Cassazione 9983/99). Vedasi anche Circolare MEF in G.U. n. 19/03 e 4 febbraio 2003, n. 6.
La Corte dei Conti ha ritenuto che costituisca danno erariale il ritardo del pagamento di debiti scaduti e del versamento dei contributi previdenziali (Sentenza n. 232/99 Sezione Centrale d'Appello).
La materia è stata ridisciplinata con il D.M. 2 novembre 1999, n. 555, pubblicato sulla G.U. n. 108 dell'11 maggio 2000. L'art. 3.29 della L. 350/03 chiarisce che i compensi da erogare per incentivi alla progettazione, nell'importo non superiore al 2% delle somme a base d'asta, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori, ivi compresa la quota di oneri a carico degli enti.
Il comma 207 della L.F./06 chiarisce che la quota percentuale spettante ai tecnici ed ai loro collaboratori si interpreta nel senso che tale quota è comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
Vedasi anche art. 92.5 e 256.1 D.Lgs 163/06.
Per la contabilizzazione della spesa vedasi codice SIOPE.
Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi forniti, gli Enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi (Art. 43, legge 449/97; art. 119 TU).
Per l'utilizzo dei contratti di sponsorizzazione nel settore dei lavori pubblici vedasi Determinazione Autorità 05.12.01, n. 24 (G.U. n. 8/02) e art. 26 D.Lgs 163/06.
È stato adottato il nuovo capitolato con D.M. 19.04.2000, n. 145 (G.U. n. 131/2000). Vedasi anche art. 5 D.Lgs 163/06.
Al Responsabile dell'ufficio anagrafe nel caso ometta la comunicazione dei decessi di pensionati è applicata la sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro (Art. 46 D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03).
Tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 119 della Costituzione dalla Legge costituzionale n. 3/2001, secondo cui gli Enti Locali "possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento" viene specificato che la contrazione di mutui a ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, può riguardare solo disavanzi relativi agli esercizi 2000 e precedenti oppure oneri derivanti da contratti di servizio stipulati prima del 31 ottobre 2001 (vedasi art. 27.14 legge 448/01). L'art. 1.1230 L.F./07 stanzia un importo di 190 milioni di Euro a favore delle regioni per il trasporto locale. L'art. 1.304 L.F./08 stanzia un fondo di 113 milioni di euro per l'anno 2008, 130 milioni di euro per l'anno 2009 e 110 milioni di euro per l'anno 2010 per lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Vedasi anche art. 1, commi da 297 a 308 della medesima Legge.
Vedasi numeri 18.44 e 18.54L'art. 24.8 della legge 448/01 dispone che gli Enti locali promuovano opportune azioni dirette ad attivare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa o migliorare l'efficienza gestionale.
L'art. 29 legge n. 448/01 invita la P.A., ivi compresi i comuni, a costituire soggetti di diritto privato per l'affidamento di servizi svolti in precedenza in economia. Il comma 3 dello stesso articolo prevede per dette finalità agevolazioni fiscali stabilendo che il trasferimento di beni effettuati per tali soggetti sono esenti da ogni tipo di tassazione e non rilevano dal punto di vista fiscale le plusvalenze, i ricavi o le minusvalenze che ne derivano.
L'art. 29.4 legge n. 448/01 modifica l'art. 53.23 della legge 388/00 e porta da 3.000 a 5.000 abitanti i comuni che possono utilizzare componenti della Giunta quali responsabili dei servizi eliminando inoltre la condizione che richiedeva la dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti. L'art. 1.719 L.F. 07 stabilisce che l'indennità di fine mandato ai Sindaci spetta solo se il mandato ha avuto una durata superiore ai 30 mesi. Vedasi anche punto 18.71.
In caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli Enti locali i relativi dipendenti hanno il diritto di essere mantenuti in servizio dal nuovo concessionario purché iscritti da almeno due anni al relativo fondo di previdenza (Art. 52.61 legge n. 448/01). Nel caso di trasferimento di attività svolte dalla P.A. ad altri soggetti pubblici o privati il personale passa a tali soggetti ed alle condizioni previste dall'art. 2112 Codice civile (Vedasi anche art. 31 D.lgs 165/01).
I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono avvalersi di dipendenti a tempo pieno di altri Enti locali purchè autorizzati dall'Amministrazioni di provenienza (comma 557 della legge 311/04).
L'art. 52.62 legge n. 448/01 abroga il comma 82 dell'art. 145 della legge 388/00. In conseguenza viene reintrodotta la incompatibilità per i Sindaci, i Presidenti delle province ed i consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali a svolgere funzioni di amministrazione nelle società di capitali a partecipazione mista costituite per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata in conformità alla deliberazione CIPE 21 marzo 1997. Vedasi sentenza Corte costituzionale 30.12.2003, n. 377.
L'art. 54 legge n. 448/01 ha istituito un Fondo nazionale per erogare contributi a Regioni ed Enti locali a sostegno della progettazione di opere pubbliche con una dotazione, per l'anno 2002, di 50 milioni di Euro. L'art. 4.143 della L. 350/03 ha stanziato 30 milioni di euro per l'anno 2004.
Le domande per ottenere il contributo devono essere corredate dal progetto preliminare (Art. 4.145 legge 350/03).
L'art. 70 legge n. 448/01 ha istituito un fondo per le costruzioni e la gestione di asili nido, nonché dei micro nidi nei luoghi di lavoro. La dotazione del Fondo è fissata rispettivamente in 50 milioni di Euro, 100 milioni di Euro e 150 milioni di Euro negli anni 2002, 2003 e 2004.
Tale fondo è stato soppresso dall'art. 1.59 della legge 311/04.
Il mutamento di destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere
adibiti ad asilo nido è sottoposto a denuncia di inizio attività (Art.
22 D.L. n. 269/03 convertito nella legge 326/03).
Il finanziamento di nuovi interventi per la diffusione degli asili nido
è previsto dall'art. 1.1259 L.F./07, integrato dall'art. 45 del D.L.
159/07, convertito dalla Legge 222/07, nonché dall'art. 2.457 L.F./08.
Restano in vigore le regole sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per la violazione del Codice della strada previste dall'art. 208 del D. L.vo 285/92. Va aggiunto che ai sensi dell'art. 18 del D. L.vo 472/99 il 10% dei proventi in questione deve essere destinato ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani e disabili). Va infine ricordato che, ai sensi dell'art. 7 del D. L.vo 285/92, i proventi a pagamento dei parcheggi sono destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità . Vedasi anche D. l.vo 09/02.
A decorrere dal 1 gennaio 2005 la misura delle sanzioni, aggiornata ai sensi dell'art. 195.3 del D.lgs. 285/92, è arrotondata all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è pari osuperiore a 50 centesimi, o per difetto se è inferiore a tale limite (comma 529 della legge 311/04).
L'attività della Polizia provinciale sulle strade extra provinciali, può essere svolta previo accordo con la Polizia dei comuni. (Art. 1.1 D.L. 151/03, convertito nella legge 214/03). Vedasi n. 36. Vedasi anche comma 564 legge 296/06 e art. 6 bis D.L. 117/07, convertito nella legge 160/07.
Il Ministero degli affari esteri può delegare per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti, oltre che i questori, i Sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti (Art. 4, legge 340/00).
Gli enti locali definiscono un proprio sistema di controllo interno con utile riferimento a norme di ordine generale (art. 6.3 D.Lgs. 286/99, come modificato dall'art. 31.1 D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06).
Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente è istituito un fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare iniziative congiunte di Comuni e Camera di commercio (art. 23 D.L. n. 269/03 convertito nella legge 326/03).
Viene stabilito che i provvedimenti(delibere consiliari) di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U. vengano comunicati all'Organo di revisione ed alla Corte dei conti (Art. 23.5 legge 289/02).
Ai sensi dell'art. 30.15 della legge 289/02 qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese correnti maturate dopo la data del 07.11.01, i relativi atti e contratti sono nulli.
La Corte dei Conti può irrogare agli amministratori che hanno assunto le relative delibere, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 ad un massimo di 20 volte l'indennità mensile di carica percepita al momento di commissione degli atti. Vedasi punto 4, art. 194.3.
Per i termini di pagamento vedasi anche art. 14 D.L. 669/96, convertito nella Legge 30/97, come modificata dall'art. 147 della legge 388/00.
Vengono prorogate per il triennio 2003/2005 le norme previgenti (art. 66 legge 488/00) che disciplinano i prelevamenti dai conti correnti presso le tesorerie dello Stato per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
I dati periodici della gestione di cassa ex art. 30 della legge 468/78 devono essere trasmessi entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento (Art. 32 legge n. 289/02).
L'art. 1.79 della legge 311/04 ha previsto una forma , da sperimentare su un campione di
enti, per il superamento della Tesoreria unica.
Il divieto di rivalutazione viene prorogato anche per il triennio 2003/2005 (Art. 36 legge n. 289/02 e art. 3.73 legge 350/03). Il comma 215 della L.F/06 proroga tale norma a tempo indeterminato.