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4. Ulteriori variazioni al T.U. 267/00

La legge 28.12.01, n. 448 (Finanziaria 2002), oltre alle modifiche richiamate al precedente punto 2, ha introdotto con gli artt. 27.7 e 35 ulteriori variazioni al T.U. Tenuto anche conto delle variazioni introdotte dal DL n. 392/00, convertito nella legge n. 26/01, dalla legge 311/04, e da altre norme, risultano modificati i seguenti artt. del T.U., come appresso indicato:

Art. 7 bis

Disciplina delle sanzioni amministrative;

Art. 27

Comunità montane

Art. 31.8

Ai consorzi che gestiscono i servizi di cui all'art. 113 bis si applicano le norme previste per le aziende speciali; Vedasi ora sentenza Corte costituzionale272/04;

Art. 42.2

Tra le competenze del Consiglio anzichè l'assunzione diretta dei pubblici servizi vi è ora l'organizzazione dei servizi stessi. Tra le competenze del Consiglio sono previste anche le aperture di credito;

Art. 80.1

Gli Enti locali devono rimborsare gli oneri per i permessi retribuiti dei propri amministratori solo per quelli dipendenti da privati o da enti pubblici economici 

Art. 101.1 e 4

Il periodo di disponibilità dei Segretari Comunali è ridotto da 4 a 2 anni

Art. 112.2

La norma che disponeva: "I servizi riservati in via esclusiva ai comuni ed alle province sono stabiliti dalla legge", è stata soppressa;

Art. 113

L'articolo rubricato "Forme di gestione" è completamente sostituito con la dizione di "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica". Vedasi le altre modifiche apportate dall'art. 14.2 del D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03, nonché dall'art. 4.234 della L. 350/03; per le concessioni vedi n. 31 e n. 32;

Art.113 bis

Soppresso con sentenza della Corte costituzionale n. 272/04;

Art. 115.1

Gli enti locali possono trasformare, per atto unilaterale, le aziende speciali in società di capitale;

Art. 115.5

La norma, la quale stabiliva che "le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'art. 116", è soppressa:

Art. 115.7 bis

E'aggiunta la seguente norma: "La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché agli articoli 2504 ­ septies e 2504 ­ decies del codice civile".

Art. 116.1

Gli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici privi di rilevanza economica possono costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria;

Art. 118.1

I trasferimenti dei beni effettuati dagli enti locali a società di capitali di cui detengono la maggioranza sono esenti da imposte, tasse e diritti;

Art. 118.3

La disposizione secondo la quale "Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e), e dell'articolo 116, nonché dei consorzi e delle aziende speciali di cui, rispettivamente agli articoli 31 e 114 non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali" è soppressa;

Art. 123.3

Viene abrogata la seguente norma: "Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, si applicano fino all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente testo unico; si applicano altresì per l'esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione".

Art. 134.1

Vedasi quanto detto al punto 3;

Art. 141.1 e 2 bis

Viene previsto lo scioglimento dei consigli dei comuni al di sopra dei 1.000 abitanti privi di strumenti urbanistici generali (art. 32 D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03)

Art. 146.2

Relazione del Ministero degli Interni al Parlamento sulla gestione straordinaria annuale anzichè semestrale;

Art. 161.3

La mancata presentazione di un certificato richiesto da norme di legge comporta la sospensione della 4° rata (e non più della 2°) del contributo ordinario;

Art. 163.1

Vedasi quanto detto al punto 3;

Art. 167.1

Viene resa facoltativa in via permanente l'iscrizione nel bilancio preventivo delle quote di ammortamento tecnico;

Art. 174.3

Vedasi quanto detto al punto 3

Art. 187.2

Utilizzo avanzo di amministrazione

Art. 194.3

A seguito della legge costituzionale n. 3/01 (Art. 5) che consente il ricorso all'indebitamento solo per il finanziamento di investimenti, è consentito il finanziamento con mutui dei debiti fuori bilancio di natura corrente esclusivamente per i debiti stessi maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge (Art. 41.4 legge 448/01), cioè fino alla data del 7.11.2001: vedasi anche n.18.33;

Art. 198 bis

Viene stabilito che nell'ambito del sistema di controllo di gestione, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione di controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti;

Art. 201.3

Viene soppresso l'obbligo di ottenere l'assenso di una banca sul piano economico-finanziario di opere pubbliche relative a servizi pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire (Euro 516.456,90) e finanziate con mutuo;

Art. 204.1 e 2

Agli effetti del limite degli interessi passivi sulle entrate correnti, occorre tenere conto, oltre agli interessi sui mutui e sulle garanzie prestate, anche degli interessi sui prestiti obbligazionari (BOC)e sulle altre forme di indebitamento. Il limite del 12% è portato al 15%. La durata minima dell'ammortamento è fissata in anni 5), vedasi anche punto 15);

Art. 205 bis

Apertura di credito

Art. 227.6

Approvazione da parte del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del Decreto sui tempi, modalità e protocollo di trasmissione dei dati alla Corte dei conti (Art. 24.6 legge 289/02; art. 1 quater D.L. n. 50/03, convertito nella legge n. 116/03). Vedasi n. 21

Art. 234.3

Riduzione del numero dei componenti dell'organo di revisione nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (art. 1.732 L.F. 07)

Art. 242.2

Proroga parametri di deficitarietà.

Art. 255

Composizione organo di liquidazione enti dissestati (art. 1. 741 L. 296/06)

Art. 268 bis e ter

Vengono dettate nuove regole sulla procedura straordinaria (art. 1 ter D.L. 50/03, convertito nella legge n. 116/03);












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