La legge 28.12.01, n. 448 (Finanziaria 2002), oltre alle modifiche richiamate al precedente punto 2, ha introdotto con gli artt. 27.7 e 35 ulteriori variazioni al T.U. Tenuto anche conto delle variazioni introdotte dal DL n. 392/00, convertito nella legge n. 26/01, dalla legge 311/04, e da altre norme, risultano modificati i seguenti artt. del T.U., come appresso indicato:
Art. 7 bis |
Disciplina delle sanzioni amministrative; |
Art. 27 |
Comunità montane |
Art. 31.8 |
Ai consorzi che gestiscono i servizi di cui all'art. 113 bis si applicano le norme previste per le aziende speciali; Vedasi ora sentenza Corte costituzionale272/04; |
Art. 42.2 |
Tra le competenze del Consiglio anzichè l'assunzione diretta dei pubblici servizi vi è ora l'organizzazione dei servizi stessi. Tra le competenze del Consiglio sono previste anche le aperture di credito; |
Art. 80.1 |
Gli Enti locali devono rimborsare gli oneri per i permessi retribuiti dei propri amministratori solo per quelli dipendenti da privati o da enti pubblici economici |
Art. 101.1 e 4 |
Il periodo di disponibilità dei Segretari Comunali è ridotto da 4 a 2 anni |
Art. 112.2 |
La norma che disponeva: "I servizi riservati in via esclusiva ai comuni ed alle province sono stabiliti dalla legge", è stata soppressa; |
Art. 113 |
L'articolo rubricato "Forme di gestione" è completamente sostituito con la dizione di "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica". Vedasi le altre modifiche apportate dall'art. 14.2 del D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03, nonché dall'art. 4.234 della L. 350/03; per le concessioni vedi n. 31 e n. 32; |
Art.113 bis |
Soppresso con sentenza della Corte costituzionale n. 272/04; |
Art. 115.1 |
Gli enti locali possono trasformare, per atto unilaterale, le aziende speciali in società di capitale; |
Art. 115.5 |
La norma, la quale stabiliva che "le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'art. 116", è soppressa: |
Art. 115.7 bis |
E'aggiunta la seguente norma: "La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché agli articoli 2504 septies e 2504 decies del codice civile". |
Art. 116.1 |
Gli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici privi di rilevanza economica possono costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria; |
Art. 118.1 |
I trasferimenti dei beni effettuati dagli enti locali a società di capitali di cui detengono la maggioranza sono esenti da imposte, tasse e diritti; |
Art. 118.3 |
La disposizione secondo la quale "Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e), e dell'articolo 116, nonché dei consorzi e delle aziende speciali di cui, rispettivamente agli articoli 31 e 114 non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali" è soppressa; |
Art. 123.3 |
Viene abrogata la seguente norma: "Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, si applicano fino all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente testo unico; si applicano altresì per l'esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione". |
Art. 134.1 |
Vedasi quanto detto al punto 3; |
Art. 141.1 e 2 bis |
Viene previsto lo scioglimento dei consigli dei comuni al di sopra dei 1.000 abitanti privi di strumenti urbanistici generali (art. 32 D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03) |
Art. 146.2 |
Relazione del Ministero degli Interni al Parlamento sulla gestione straordinaria annuale anzichè semestrale; |
Art. 161.3 |
La mancata presentazione di un certificato richiesto da norme di legge comporta la sospensione della 4° rata (e non più della 2°) del contributo ordinario; |
Art. 163.1 |
Vedasi quanto detto al punto 3; |
Art. 167.1 |
Viene resa facoltativa in via permanente l'iscrizione nel bilancio preventivo delle quote di ammortamento tecnico; |
Art. 174.3 |
Vedasi quanto detto al punto 3 |
Art. 187.2 |
Utilizzo avanzo di amministrazione |
Art. 194.3 |
A seguito della legge costituzionale n. 3/01 (Art. 5) che consente il ricorso all'indebitamento solo per il finanziamento di investimenti, è consentito il finanziamento con mutui dei debiti fuori bilancio di natura corrente esclusivamente per i debiti stessi maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge (Art. 41.4 legge 448/01), cioè fino alla data del 7.11.2001: vedasi anche n.18.33; |
Art. 198 bis |
Viene stabilito che nell'ambito del sistema di controllo di gestione, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione di controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti; |
Art. 201.3 |
Viene soppresso l'obbligo di ottenere l'assenso di una banca sul piano economico-finanziario di opere pubbliche relative a servizi pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire (Euro 516.456,90) e finanziate con mutuo; |
Art. 204.1 e 2 |
Agli effetti del limite degli interessi passivi sulle entrate correnti, occorre tenere conto, oltre agli interessi sui mutui e sulle garanzie prestate, anche degli interessi sui prestiti obbligazionari (BOC)e sulle altre forme di indebitamento. Il limite del 12% è portato al 15%. La durata minima dell'ammortamento è fissata in anni 5), vedasi anche punto 15); |
Art. 205 bis |
Apertura di credito |
Art. 227.6 |
Approvazione da parte del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del Decreto sui tempi, modalità e protocollo di trasmissione dei dati alla Corte dei conti (Art. 24.6 legge 289/02; art. 1 quater D.L. n. 50/03, convertito nella legge n. 116/03). Vedasi n. 21 |
Art. 234.3 |
Riduzione del numero dei componenti dell'organo di revisione nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (art. 1.732 L.F. 07) |
Art. 242.2 |
Proroga parametri di deficitarietà . |
Art. 255 |
Composizione organo di liquidazione enti dissestati (art. 1. 741 L. 296/06) |
Art. 268 bis e ter |
Vengono dettate nuove regole sulla procedura straordinaria (art. 1 ter D.L. 50/03, convertito nella legge n. 116/03); |