In conseguenza di quanto detto al punto precedente viene a modificarsi la nozione di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria di cui all'art. 163 T.U.
Il T.U., in materia di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria, detta regole che tengono conto delle funzioni dell'Organo regionale di controllo. Così l'art. 163, comma 1, dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio da parte dell'Organo regionale di controllo il Consiglio deliberi l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. A sua volta l'art. 174, comma 3, T.U., stabilisce che la deliberazione di approvazione del bilancio ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'Organo regionale di controllo.
Soppresso il controllo dell'ORECO, l'intera materia all'inizio enunciata va
interpretata ex novo. Si ritiene nel merito di giungere alle seguenti
conclusioni:
- la deliberazione di
approvazione del bilancio ed i documenti ad essa allegati non vanno più
trasmessi all'Organo regionale di controllo, in quanto la seconda parte
del comma 3 dell'art. 174 del T.U. è da ritenersi ora implicitamente
soppressa;abolito il controllo dell'ORECO, il comma 1 dell'art. 163 del
T.U. non ha più ragione di essere. Ad analoga conclusione si giunge a
riguardo dell'art. 134, comma 1, T.U., il quale stabilisce che la
deliberazione soggetta a controllo necessario diventi esecutiva se
entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa, il comitato regionale
di controllo non trasmetta all'Ente un provvedimento motivato di
annullamento. Ne deriva che se il Consiglio, con provvedimento
immediatamente esecutivo, approva il bilancio entro il 31 dicembre non
vi è più esercizio provvisorio e la gestione è pienamente operativa,
sia per la parte corrente, sia per il conto capitale, a partire dal 1°
gennaio del nuovo esercizio.Se non dichiarata immediatamente esclusiva,
la deliberazione diviene eseguibile 10 giorni dopo la pubblicazione
(Art. 134.3 T.U.);
- nel caso di spostamento del termine con norma statale (comma 3, art.
163, T.U.) l'esercizio provvisorio opera automaticamente sino al giorno
di deliberazione del bilancio da parte del Consiglio. Anche in questa
ipotesi, quindi, dalla data di approvazione del bilancio da parte del
Consiglio con provvedimento immediatamente esecutivo la gestione può
essere attivata in via completa.
La situazione più negativa è tuttavia quella delineata dall'art. 163, comma 2, TU, che disciplina la gestione ove il bilancio non sia deliberato entro i termini di legge. In quest'ultimo caso infatti, essendo illegittima l'approvazione del bilancio oltre il 31 dicembre poiché nessuna norma lo consente, il nuovo esercizio ha inizio in carenza di bilancio preventivo deliberato. Sul punto, nemmeno la nuova norma costituzionale viene a soccorso per il periodo che corre dal 1° gennaio alla data della delibera consiliare di approvazione del bilancio.
Lo scenario appena evocato può essere parificato a quello successivo alla scadenza prorogata ma ancora disattesa (ad es. scadenza del termine di approvazione del bilancio preventivo 2006 fissata al 31 marzo 2006 e bilancio 2006 deliberato il 30 giugno 2006).
In questi frangenti in realtÃ
non si opera in esercizio provvisorio, bensì in gestione provvisoria,
la quale consente esclusivamente l'esecuzione delle spese in conto
residui . Per quanto riguarda la competenza, la gestione è limitata
all'assolvimento delle obbligazioni già assunte (in esercizi
precedenti), alle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e da obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di rate di
mutui, di canoni, imposte e tasse ed in generale, limitata alle sole
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'Ente.
In definitiva una gravissima limitazione alla regolare gestione dei servizi pubblici, che
occorrerebbe evitare con ogni sforzo.