D.Lgs. 30-12-1992 n. 504

      Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

      Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

Epigrafe
Premessa

  1. Istituzione dell'imposta - Presupposto.
  2. Definizione di fabbricati e aree.
  3. Soggetti passivi.
  4. Soggetto attivo.
  5. Base imponibile.
  6. Determinazione delle aliquote e dell'imposta.
  7. Esenzioni.
  8. Riduzioni e detrazioni dall'imposta.
  9. Terreni condotti direttamente.
  10. Versamenti e dichiarazioni.
  11. Liquidazione ed accertamento.
  12. Riscossione coattiva.
  13. Rimborsi.
  14. Sanzioni ed interessi.
  15. Contenzioso.
  16. Indennità di espropriazione.
  17. Disposizioni finali.
  18. Disposizioni transitorie.

 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (1).

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (2) (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

(2) Sono inserite nel testo le rettifiche di cui all'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1993, n. 10.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: - Ministero dell'interno: Circ. 15 gennaio 1996, n. 3/96; Circ. 8 febbraio 1997, n. 8/97; Circ. 22 maggio 1998, n. F.L.17/98; Circ. 16 dicembre 1998, n. F.L.36/98; Circ. 29 novembre 1999, n. F.L.30/99;- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 settembre 1996, n. 507;- Ministero delle finanze: Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 25 maggio 1996, n. 138/E; Circ. 22 ottobre 1996, n. 255/E; Circ. 4 aprile 1997, n. 96/E; Circ. 13 maggio 1997, n. 135/E; Circ. 26 maggio 1997, n. 144/E; Circ. 5 giugno 1997, n. 156/E; Circ. 27 gennaio 1998, n. 30/E; Circ. 17 aprile 1998, n. 101/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 143/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 144/E; Circ. 13 luglio 1998, n. 184/E; Circ. 14 settembre 1999, n. 185/E; Circ. 7 giugno 2000, n. 118/E;- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 24 gennaio 1996, n. 587; Circ. 22 giugno 1996, n. 765.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Visto l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

TITOLO I

Imposte comunali

Capo I - Imposta comunale sugli immobili

1. Istituzione dell'imposta - Presupposto.

1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (1/cost) (2/cost).

 

(1/cost) La Corte costituzionale con O.M. 10 luglio 1995, n. 328 e O.M. 17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; dichiara non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.        
                                                                                                                                                    
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(2/cost) La Corte costituzionale, con O.M. 24 marzo 1999, n. 119 e O.M. 2 aprile 1999, n. 119 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 2 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 8, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.              

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 2. Definizione di fabbricati e aree.

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato (2/a);b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (1/cost).

(2/a) Per le variazioni delle iscrizioni catastali, vedi l'art. 9, comma 9, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

 

  3. Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario (2/b) (2/c) (1/cost) (3/cost).

(2/b) Periodo aggiunto dall'art. 18, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(2/c) Articolo così sostituito dall'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 200 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La stessa con successiva ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 331 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.         

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 4. Soggetto attivo.

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce (1/cost).

 

 5. Base imponibile.

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 (2/d) (1/cost).

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. [Con decreti del Ministro delle finanze le rendite catastali sono rivalutate, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, periodicamente in base a parametri che tengono conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare] (3/a) (1/cost) (4/cost).

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (4/a). In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo (4/b).

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti (1/cost). [Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso] (4/c). [A tale fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario] (4/d). [Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale] (4/e). [Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472] (4/f).

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque (1/cost) (3/cost).

(2/d) Per gli immobili di interesse storico o artistico vedi l'art. 2, comma 5, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

(3/a) Periodo soppresso dall'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-25 maggio 1999, n. 190 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

(4/a) Per l'adeguamento dei coefficienti, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1994, vedi il D.M. 9 aprile 1994. Per l'anno 1995, vedi il D.M. 5 maggio 1995, per l'anno 1996 il D.M. 2 maggio 1996, per l'anno 1997 il D.M. 22 marzo 1997, per l'anno 1998, il D.M. 24 marzo 1998, per l'anno 1999, il D.M. 19 febbraio 1999, per l'anno 2000, il D.M. 21 marzo 2000 e, per l'anno 2001, il D.M. 15 marzo 2001.

(4/b) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(4/c) Periodo aggiunto dall'art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato dall'art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(4/d) Periodo aggiunto dall'art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato dall'art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(4/e) Periodo aggiunto dall'art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato dall'art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(4/f) Periodo aggiunto dall'art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato dall'art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.

 

6. Determinazione delle aliquote e dell'imposta.

1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo (5/a). Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro (5/b).

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.

4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 (6) (1/cost).

(5/a) Il termine è stato prorogato al 31 gennaio 1999, relativamente all'anno 1999, dall'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Lo stesso articolo 31 ha fissato al 31 dicembre il termine per gli anni successivi. Successivamente il suddetto termine del 31 gennaio 1999 è stato differito al 31 marzo 1999 dall'art. 1, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8. Per la fissazione di nuovi termini vedi, ora, l'art. 30, comma 14, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(5/b) Per la fissazione, da parte dei comuni, di aliquote agevolate, vedi l'art. 1, comma 5, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 53, L. 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

 

7. Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta:a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 ; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222 (2/cost).

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte (1/cost)     .

 

 

8. Riduzioni e detrazioni dall'imposta.

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (11/b).

3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (11/c). La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale (12).

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (12/a) (1/cost) (2/cost).

(11/b) Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, vedi l'art. 1, comma 4-ter, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

(11/c) Vedi, anche, l'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

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(12) Periodo aggiunto dall'art. 3, D.L. 11 marzo 1997, n. 50.

(12/a) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 55, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Precedentemente il comma 3 era stato modificato dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

 

9. Terreni condotti direttamente.

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 (11/c) (1/cost).

 

10. Versamenti e dichiarazioni.

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno (12/b).

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.

4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1 gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria (12/c). Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze (12/d). Al fine di consentire la formazione di anagrafi dei contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti, con decreto del Ministro delle finanze viene previsto l'obbligo per il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari di organizzare, d'intesa con la predetta associazione, i relativi servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione (12/e). I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (12/f).

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione (1/cost).

(12/b) Comma prima modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 518 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1993, n. 294) e, successivamente, così sostituito dall'art. 18, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(12/c) I termini e le modalità per la trasmissione dei dati di riscossione dell'ICI sono stati stabiliti, per il 1994, con D.M. 8 maggio 1995, per il 1995, con D.M. 28 novembre 1996, per il 1996 e il 1997, con D.M. 3 novembre 1997, per il 1998, con D.M. 27 settembre 1999 e, per gli anni 1999 e seguenti, con D.M. 31 luglio 2000.

(12/d) Con D.M. 5 agosto 1996 (Gazz. Uff. 17 settembre 1996, n. 218) sono stati approvati i modelli per il versamento delle somme liquidate dal comune a titolo di ICI, nonché di sanzioni ed interessi afferenti detta imposta. Con D.M. 4 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dei tributi accertati o liquidati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione. Con D.M. 10 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dell'imposta comunale sugli immobili.

(12/e) I termini e le modalità di trasmisione dei dati di riscossione ICI al fine della corresponsione del contributo dello 0,6 per mille da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione della predetta imposta, sono stati determinati con D.M. 5 agosto 1999.

(12/f) Comma così modificato dall'art. 18, comma 11, L. 13 maggio 1999, n. 133.

 

 11. Liquidazione ed accertamento.

1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento (12/g).

2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta (12/h).

2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (12/i).

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi (12/l).

5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie (12/m).

6. Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla gestione dell'imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema informativo (1/cost).

(12/g) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, riportato alla voce Imposte e tasse in genere e l'art. 3, L. 8 maggio 1998, n. 146. Per la proroga dei termini previsti dai commi 1 e 2, vedi l'art. 3, comma 59, L. 23 dicembre 1996, n. 662, l'art. 30, comma 10, L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 18, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e il comma 9 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, inoltre, l'art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392.

(12/h) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 8 agosto 1996, n. 437. Per la proroga dei termini previsti dai commi 1 e 2, vedi l'art. 3, comma 59, L. 23 dicembre 1996, n. 662, l'art. 30, comma 10, L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 18, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e il comma 9 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, inoltre, l'art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392.

(12/i) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(12/l) L'art. 18-bis, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, ha stabilito che i comuni sono tenuti a comunicare al Ministero delle finanze entro sessanta giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'ICI, designati ai sensi del presente comma.

(12/m) Termini e modalità relativi all'anno 1994 sono stati determinati con D.M. 20 settembre 1995. Per l'anno 1995 si è provveduto con D.M. 5 dicembre 1996, per l'anno 1996, con D.M. 18 marzo 1998, per l'anno 1997, con D.M. 19 marzo 1999, e per l'anno 1998, con D.M. 7 giugno 2000. Con D.M. 13 novembre 1995 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1996, n. 25) è stata disposta la consegna dell'archivio magnetico del catasto elettrico ai comuni d'Italia da parte dell'Amministrazione finanziaria.

 

 12. Riscossione coattiva.

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione (13).

(13) Vedi, anche, l'art. 30, comma 10, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392.

 

  13. Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14. [Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità] (13/a).

2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

(13/a) Periodo soppresso dall'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

 

 14. Sanzioni ed interessi.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto (13/b).

(13/b) Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Per quanto riguarda la misura degli interessi, vedi l'art. 17, L. 8 maggio 1998, n. 146.

 

 15. Contenzioso.

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto (14).

(14) Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392.

 

 16. Indennità di espropriazione.

[1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti (12/cost) (11/cost).

2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante (13/cost)] (14/a).

(12/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2000, n. 351 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 42, terzo comma, 53 e 97 della Costituzione.

(11/cost) La stessa Corte costituzionale, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione con ordinanza 15-23 novembre 2000, n. 539 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza.

(13/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-20 luglio 1999, n. 333 (Gazz. Uff. 28 luglio 1999, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 113 della Costituzione.

(14/a) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

 

 17. Disposizioni finali.

1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi.

2 (14/b).

3. [Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 500 mila, per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo] (14/c).

4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla detta data (15/a).

6. Con effetto dal 1 gennaio 1993 è soppressa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.

7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1 gennaio 1993 fino al 1 gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:

a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione;b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile;c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b) (16).

8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione dell'articolo 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni (1/cost).

(14/b) Comma abrogato dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

(14/c) Comma prima modificato dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 6, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo. Vedi, anche, l'art. 18, comma 8, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(15/a) La Corte costituzionale, con sentenza 13-31 luglio 2000, n. 403 (Gazz. Uff. 9 agosto 2000, n. 33 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, per coloro che sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui redditi (ILOR) di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4.

(16) Vedi, anche, l'art. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

 

18. Disposizioni transitorie.

1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993 deve essere effettuato dal 1 al 15 dicembre di tale anno.

2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al concessionario di cui all'articolo 10, comma 3, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l'anno 1993, nonché la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Sulla base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove occorra, dell'importo delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille e procede al versamento ad apposito capitolo dell'entrata statale dell'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare delle riscossioni così rideterminate e l'ammontare corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché al versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2 dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e per l'altra metà sul saldo. Le somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni, sempre relative all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla base dell'aliquota del 4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario all'entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM che non è stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento all'entrata statale dell'intero ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993. La commissione spettante al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 è a carico dell'ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (16/a) a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti uffici provvedono altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza dell'erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita dal comune un'aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate sulla base dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta in favore del comune che ha stabilito un'aliquota superiore a quella minima. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l'acquisizione da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'interno dei dati ed elementi utili per l'esercizio di detta attività, anche ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti (1/cost).

4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo.

5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 (17).

6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano (1/cost).

(16/a) Vedi, però quanto disposto dall'art. 3, L. 8 maggio 1998, n. 146.

(17) Recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie.