Proroga del termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti
Fino all'introduzione del comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007),
i termini entro cui deliberare le tariffe e le aliquote di imposta
erano fissati dall'articolo 27, comma 8 della legge 23.12.2001, n. 448,
(legge finanziaria 2002) il quale modificando l'articolo 53 della legge
23.12.2000, n. 388 aveva sancito il principio secondo cui il termine
per deliberare:
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le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef,
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le tariffe dei servizi pubblici locali,
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i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali
era fissato, non più entro il 31.12, ma entro la data, fissata da norma
statale, di deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché
entro il termine per l'approvazione del bilancio, avevano comunque
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
La mancata deliberazione conferma il prelievo dell'anno precedente
L'articolo 1comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), oltre a
riconfermare quanto già disciplinato dall'articolo 27 c. 8 della legge
448/2001 (finanziaria 2002) ha aggiunto che in caso di mancata
deliberazione delle tariffe e aliquote entro il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di
anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti.
Questa disposizione tende ad evitare gli effetti negativi che si potrebbero
determinare a causa della mancata adozione delle delibere di
approvazione delle tariffe ed aliquote.A titolo esemplificativo,
perl'Ici, la mancata approvazione annuale delle aliquote, avrebbe
comportato l'applicazione dell'aliquote minima prevista dal D.Lgs.
504/1992 nella misura del 4 per mille.
Questa disposizione non ha subito modifiche da parte della legge finanziaria 2008.
Competenza per la determinazione delle tariffe
Si rammenta che, in linea generale, competente a deliberare le tariffe e
le aliquote di imposta dei tributi e servizi comunali è la giunta
comunale. Il consiglio:
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ha competenza in materia di istituzione di nuove imposte e di regolamentazione di tributi e servizi ;
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prenderà atto di tali deliberazioni in sede di approvazione del bilancio di previsione come allegati al bilancio stesso.
Tuttavia, con la legge 296/2006 (finanziaria 2007) per quanto
concernel'addizionale comunale irpef, l'aliquota Ici e l'imposta di
scopo, si individua nel consiglio comunale l'organo competente a
determinare le aliquote.