L'attuazione di alcune disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. 2/4/2006, n. 152)
che dovevano essere applicate già dal 2008, per effetto delle
disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 166 della finanziaria
2008, troveranno alcuni rinvii.
Tra questi, la lettera a) dell'articolo 1 comma 167 stabilisce che peril regime di
prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
adottato in ciascun comune per l'anno 2006 sarà invariato anche per
tutto il 2007 e il 2008..
Pertanto, anche per il 2008 viene prorogato il regime di prelievo del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per
l'anno 2006 ossia:
-
la tassa rifiuti (TARSU) di cui agli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. 507 del 1993;
-
la tariffa di igiene ambientale (TIA) di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.
La
finalità della norma è quella di "congelare" anche per l'anno 2008 il
sistema di prelievo già introdotto presso ciascun Comune al fine dievitare:
-
confusioni che potrebbero derivare dalla prossima introduzione della nuova tariffa;
-
introdurre inutili mutazioni dei sistemi di prelievo che sono ormai destinati ad essere superari dalla nuova tariffa.
Nel corso dell'esercizio 2007, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
17526 del 9 marzo 2007, depositata il 9 agosto 2007, ha stabilito che
"gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi rbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di
tariffa igiene ambientale (Tia) hanno natura di atti amministrativi
impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali propri
di tali atti".