Art. 4 comma 2-sexies L. 22/11/2002 n. 265 |
I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del
D.Lgs. 446/97, di seguito denominati "concessionari", procedono alla
riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista
dal testo unico di cui al regio decreto 14.4.1910, n. 639, secondo le
disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29.9.1973, n. 602, in quanto compatibili.
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Art. 1 comma 477 L. 266/2005 |
Per il potenziamento dell'attivita' di riscossione delle entrate degli enti
pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi
inclusi nel patto di stabilita' interno, garantendo effettivita' e
continuita' alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo
stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-decies, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che
fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo
comma non possono essere esercitate esclusivamente le attivita'
disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo
articolo 4, ferma restando la possibilita' esclusivamente per i
concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle
facolta' previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai
sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonche' di
procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria
o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le
sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo,
con le modalita' ordinariamente previste per la gestione e riscossione
di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente. |