L'articolo 2 comma 7 della legge finanziaria 2008 introduce al D.Lgs. 507/93, in materia di diritto sulle pubbliche affissioni, un nuovo articolo (art. 20.1.1) con il quale si vuole perseguire due finalità :
continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni per i soggetti di cui all'art. 20, purchè non superiori alla quota del 10% del totale degli spazi destinati all'affissione;
prorogare la sanatoria già prevista dall'art. 20 bis del D.Lgs. 507/93 per l'affissione abusiva dei manifesti politici stabilendo nella data del 30 settembre 2008 la scadenza per il pagamento dell'importo di 100 euro ad anno.
L'articolo della finanziaria in questione sta ponendo dei problemi interpretativi
in quanto richiama due articoli, art. 20 e art. 20 bis di cui il comma
176 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha abrogato in tutto e in
parte (art. 20 il solo comma 1, art. 20 bis integralmente). Ne deriva
che ci si trova di fronte ad una norma che per quanto riguarda la
sanatoria per le affissioni abusive, richiama una procedura che è stata
abrogata (vedi tabella), alimentando, pertanto, il dubbio sulla
concreta applicabilità dell'art. 2 comma 7 della finanziaria 2008.
Meno problematica, invece, è il primo punto ossia la destinazione in
esenzione del 10% degli spazi per l'affissione dei manifesti ai
soggetti di cui all'art. 20, in quanto il richiamo è a norme ancora
vigenti.
Tabella 1 Norme abrogate dall'art. 1 comma 176 della legge 296/2006
Disposizioni abrogate dal comma 176 della legge 296/2006 |
Contenuto |
Art. 20 bis, comma 2 D.Lgs. 507/1993 |
La norma stabiliva che le violazioni ripetute e continuate delle disposizioni in materia d'affissioni e pubblicità commesse mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari potevano essere definite con il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Il versamento doveva essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia se le violazioni erano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia avrebbe provveduto al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali competeva l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia avrebbe destinato le entrate al settore ecologia. Il termine per il versamento era fissato, a pena di decadenza dal beneficio al 31 maggio 2005. |