L'articolo 2 commi da 23 a 27 della finanziaria 2008 intervengono in materia di organi politico-amministrativi apportando delle modifiche alle disposizioni contenute nel Testo Unico al fine di ridurre i costi inerenti tali organi. Si tratta, pertanto, di interventi, finalizzati alla riduzione dei c.d. "costi della politica".
Nella tabella sottostante si sintetizzano i contenuti dei suddetti commi, e nella tabella successiva si riportano gli articoli del testo unico modificati evidenziano il testo attualmente vigente e quello modificato per effetto delle disposizioni della finanziaria 2008.
Tabella 1 - Gli interventi operati per la riduzione dei costi della politica
Riferimento normativo |
Contenuto |
Decorrenza |
Art. 2 c. 23 |
Composizione giunte: il numero dei componenti le giunte non devono essere superiori ad 1/3 del numero dei consiglieri e comunque non possono superare le 12 unità (in precedenza erano 16). Pertanto, la norma riduce il numero massimo dei componenti le giunte da 16 a 12 |
Dalle prossime elezioni amministrative locali |
Art. 2 c. 24 lett. a) |
Aspettative per mandato elettorale: ridotta la platea dei soggetti che possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato elettoralecon oneri a carico del bilancio dell'ente. Rispetto alla normativa precedente non sono più ammessi i consiglieri di comuni, province, comunità montane, unioni di comuni, componenti delle giunte delle comunità montane, componenti organi di consorzi fra enti locali |
Dal 1.1.2008 |
Art. 2 c. 24 lett. b) |
Aspettativa per mandato elettorale: i consiglieri dei comuni, province, comunità montane ed unioni di comuni possono tuttavia continuare a richiedere l'aspettativa per mandato elettorale ma le spese per gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi sono a loro carico |
Dal 1.1.2008 |
Art. 2 c. 25 lett. a) |
Indennità consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e comunità montane: sono introdotte due modifiche:
Non sono citati i consiglieri delle unioni di comuni, per cui per tali soggetti continueranno a percepire i gettoni di presenza se previsti nel loro Statuto. |
Dal 1.1.2008 |
Art. 2 comma 25 lettera b) |
Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione: viene abrogata la disposizione che permetteva di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione Cumulabilità tra indennità di funzione e gettone di presenza: viene abrogata la possibilità di cumulare l'indennità di funzione percepita in un ente con il gettone di presenza percepitopresso un'altra amministrazione (esempio: indennità di assessore di un comune con il gettone di presenza come consigliere dell'unione) |
Dal 1.1.2008 |
Art. 2 comma 25 lettera c) |
Indennità di funzione per gli amministratori di unioni di comuni, consorzi e comunità montane: tali indennità non devono superare il 50% (in precedenza era il 100%) dell'indennità prevista per un comune avente una popolazione pari al totale della popolazione dell'unione, del consorzio o alla popolazione della comunità montana. Praticamente, viene realizzata una decurtazione del 50% della misura del compenso di questi amministratori |
Dal 1.1.2008 |
Art. 2 comma 25 lettera d) |
Incrementi indennità di carica e gettoni di presenza: la possibilità , entro i limiti fissati dal D.M. 119/2000, di disporre aumenti delle indennità di carica e dei gettoni di presenza è preclusa non più solo agli enti locali dissestati fino alla conclusione dello stesso ma anche a quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità fino all'accertamento del rientro dei parametri. Condizioni per erogazione dei gettoni di presenza ai consiglieri: la corresponsione del gettone di presenza dei consiglieri deve essere necessariamente legata alla effettiva presenza del consigliere alla riunione. Il regolamento ne stabilirà termini e modalità . |
Dal 1.1.2008 |
Art. 2 comma 26 |
Divieto di cumulo: Sono introdotte delle restrizioni per la cumulabilità dei compensi derivanti dall'attività politica; in particolare:
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Dal 1.1.2008 |
Art. 2 comma 27 |
Indennità di missione: viene abrogata anche per gli amministratori la possibilità di ricevere l'indennità di missione qualora si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente. Rimangono invece validi i rimborsi delle spese. |
Dal 1.1.2008 |
Art. 2 comma 29 |
Circoscrizioni: modificate le regole per le circoscrizioni prevedendo:
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Dal 1.1.2008 |
Tabella 2 Collocamento in aspettativa per mandato elettorale: raffronto fra le precedenti e le nuove disposizioni
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Possibilità di essere collocato in aspettativa per mandato elettorale |
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Soggetto |
Fino al 31.12.2007 |
Dal 1.1.2008 |
Sindaci |
X |
X |
Presidenti delle Province |
X |
X |
Consiglieri Comunali |
X |
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Consiglieri Provinciali |
X |
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Componenti giunte comunali |
X |
X |
Componenti giunte provinciali |
X |
X |
Presidenti dei consigli comunali |
X |
X |
Presidenti dei consigli provinciali |
X |
X |
Presidenti comunità montane |
X |
X |
Consiglieri comunità montane |
X |
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Componenti giunte comunità montane |
X |
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Presidente Unioni di comuni |
X |
X |
Consiglieri Unioni dei Comuni |
X |
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Componenti giunta unioni |
X |
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Componenti organi dei consorzi fra enti locali |
X |
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Presidenti dei consigli circoscrizionali di cui all'art. 22 c. 1 |
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X |
TESTO IN VIGORE FINO AL 31.12.2007 |
TESTO IN VIGORE DAL 1.1.2008 (le modifiche apportate dalla finanziaria 2008 sono evidenziate in grassetto) |
Art. 47 C.1 TUEL- GIUNTE
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità . |
Art. 47 C.1 TUEL- GIUNTE
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità .
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Art. 81 c.1 TUELASPETTATIVE
1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano
lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in
aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del
mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio
effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il
compimento del periodo di prova.
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Art. 81 c.1 TUELASPETTATIVE
1. I sindaci, i presidenti delle province, ipresidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali di cui all'articolo 22 comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonchè i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamemo del mandato assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 |
ART. 82 TUEL INDENNITA'
1.Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. |
ART. 82 TUEL INDENNITA'
C.1 Uguale |
2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali , limitatamente ai comuni capoluogo di provincia e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. |
2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali. |
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura. |
3.Uguale |
4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. |
Abrogato |
5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. |
uguale |
6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona. |
Abrogato |
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne. |
Uguale |
8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui
al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: |
8. Lettera: a) uguale b) uguale c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunita` montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana; d) uguale e) uguale f) uguale |
9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata. |
9. uguale |
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. |
10. uguale |
11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi
del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di
giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di
incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota
predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti,
fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal
decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento
gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario. |
11. Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonchè gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità . Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8 |
Art. 83 DIVIETO DI CUMULO 1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali
possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
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Art. 83 DIVIETO DI CUMULO 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonchè i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo. 2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. 3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di imcompatibilità , l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta |
Art. 84 RIMBORSI SPESE E INDENNITA' MISSIONE
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni. |
Art. 84 RIMBORSI SPESE E INDENNITA' MISSIONE
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonchè un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. |
2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è
effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato,
corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno
effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle
finalità della missione. |
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
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3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. |
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate |
4. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione
il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con
regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento. |
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Le disposizioni contenute nell'articolo 2 comma 28 della finanziaria 2008, nell'ottica di una razionalizzazione e semplificazione dell'apparato pubblico, hanno lo scopo di evitare che gli enti locali possano far parte di più forme associative.
Il divieto ha come riferimento le forme associative previste dagli articoli:
31 (Consorzi);
32 (Unioni di Comuni);
33 (convenzioni per l'esercizio associato di funzioni e servizi)
del D.Lgs. 267/2000
Sono previsti anche i casi in cui è invece possibile una sovrapposizione a forme associative diverse; queste riguardano:
l'organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali .
La disposizione è abbastanza stringente in quanto obbliga gli enti locali ad effettuare delle scelte entro il 31.3.2008; dal 1° aprile, infatti, in caso di sovrapposizione a più forme associative tra quelle elencate si prevede la nullità :
di ogni atto adottato dalla forma associativa;
di ogni atto adottato dal comune relativamente ai rapporti con tali forme associative.
Le disposizioni sopra evidenziate relative agli interventi sugli organi politici avranno per gli enti locali anche un riflesso economico in quanto il legislatore a fronte dell'economia di spesa che l'ente realizzerà procederà ad unadecurtazione del contributo ordinario.
A tal fine l'articolo 2 comma 32 della finanziaria 2008 prevede, a carico degli enti locali, l'obbligo di presentare una certificazione attestante le economie di spesa derivanti dalle modifiche apportate al testo unico in materia di organi politici. La norma non fa riferimento adalcun termine entro cui effettuare tale certificazione e neppure al modello da utilizzare.
Tuttavia, la data del 30 giugno 2008 è indicata quale termine entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, procederà a quantificare, sulla base delle certificazioni che gli enti avranno prodotto, l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008.
Pertanto, da tale disposizione si può supporre che la certificazione sarà da effettuare:
entro il 30 giugno;
su dati previsionali e non a consuntivo;
e sarà da indirizzare al Ministero dell'economia e delle finanze.
I riflessi economici sono disciplinati dall'articolo 2 comma 31 e 32 della finanziaria 2008.
Con il comma 31, il legislatore:
quantifica in 313 milioni di euro le economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni inerenti i c.d. costi della politica;
ridurrà il fondo ordinario di pari ammontare operando una detrazione tra enti che terrà conto anche delle certificazioni prodotte dagli enti interessati. La locuzione "anche" fa presupporre che la detrazione non terrà conto solo ed esclusivamente di tali certificazioni ma potrebbero essere prese in considerazione ulteriori elementi.
Con il comma 32, poi, il legislatore introduce una sorta di conguaglio qualora si realizzino delle differenze tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti ordinari. A tal fine è previsto un'adeguamento del fondo ordinario, per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni sui costi della politica, ma comunque entro il tetto di 100 milioni di euro. Si tratta, quindi, di uno pseudo-conguaglio, nel senso che qualora il differenziale tra economie e taglio dei trasferimenti fosse più alto di 100 milioni di euro, l'adeguamento sarà operato solo fino a 100 milioni di euro.
Il comma 31 dell'articolo 2 destina, per l'anno 2008, i 313 milioni di euro derivanti dalle riduzioni di spesa:
per 100 milioni di euro all'incremento del fondo ordinario in favore deicomuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che non beneficiano dell'incremento del fondo ordinario legato alla popolazione anziana e ai bambini inferiori a 5 anni. Tuttavia, tale incremento potrebbe non essereattribuito o essere attribuito in parte in quanto, ai sensi dell'art. 2 comma 32, qualora si realizzasse una differenza tral'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, questa sarebbe recuperata non riconoscendo tale incremento. A titolo esemplificativo, si supponga che le certificazioni prodotte dagli enti quantificano in 200 milioni di euro l'effettivo risparmio. Il differenziale rispetto ai 313 milioni di euro è di 113 per cui eccedenti rispetto ai 100 che non saranno distribuiti. Qualora, invece le economie di spesa siano quantificabili in 250 milioni di euro il differenziale sarebbe di 63 e pertanto sarebbero distribuiti come incremento del fondo ordinario ai comuni inferiori a 5.000 abitanti 37 milioni (100 63);
per 213 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'abolizione dei ticket sanitari.
L'articolo 3 comma 59 della finanziaria 2008 introduce in materia di assicurazioni degli amministratori un divieto ed una sanzione in caso di violazione.
In primo luogo, il divieto consiste nel fatto che l'ente locale non potrà più, con spese a carico del proprio bilancio, assicurare i propri amministratori contro i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
La norma stabilisce, inoltre, che i contratti in essere alla data del 1° gennaio 2008, cessano di avere efficacia a far datadal 30 giugno 2008 per cui possiamo riferire a tale giorno l'inizio dell'efficacia di tali disposizioni.
Qualora l'ente continuasse ad assicurare i propri amministratori, la sanzione è costituita da una responsabilità per danno erariale che però viene quantificata dal legislatore in una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi dei contratti di assicurazione.
Dopo un iter molto travagliato e oggetto di diverse modifiche, il provvedimento finale, in materia di comunità montane, lascia invariato l'art. 27 del Tuel e demanda alle Regioni il compito di adottare i provvedimenti necessari finalizzati alla riduzione dei costi. Il legislatore, pertanto ha scelto di lasciare ampia autonomia decisionale alle singole regioni ponendo solo un vincolo di spesa per ragioni di coordinamento della finanza pubblica.
Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 2 comma 17, si stabilisce che le Regioni, entro il 30 giugno 2008 (sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria) con proprie leggi e sentiti i consigli delle autonomie locali, debbono adottare dei provvedimenti in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.
Il comma 18 dell'articolo 2 individua le leve su cui le regioni potranno intervenire al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio di spesa indicati nel comma precedente. Esse consistono essenzialmente in interventi diretti a ridurre:
il numero complessivo delle comunità montane;
il numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;
le indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto in materia di indennità dall'art. 82 del Tuel.
In merito alla prima leva, la riduzione del numero complessivo delle comunità montane dovrà essere operata sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici (vedi tabella sotto riportata).