L'art. 1 comma 5 della legge finanziaria 2008, aggiungendo un nuovo comma 2 bis all'art. 5 del D.Lgs. 504/1992, introduce un ulteriore detrazione in materia di Ici per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
In particolare la norma prevede che in aggiunta all'Ici dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile Ici del fabbricato.
Questa ulteriore detrazione è concessa:
entro il limite massimo di 200 euro;
fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale;
in caso di più soggetti aventi diritto, in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
L'ambito di applicazione della suddetta detrazione è relativo a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli).
L'applicazione di tale norma presenta un problema interpretativo legato al valore della "base imponibile" da prendere in considerazione. Infatti, nell'ambito della potestà regolamentare da adottarsi ai sensi dell'art.52 delD.Lgs. 446/97, l'art. 59 c. 1 dello stesso decreto, in materia di abitazione principale, consente ai comuni di considerare:
le pertinenze, ancorché accatastate separatamente, quali parti integranti dell'abitazione principale;
le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale secondo il grado di parentela indicato nel regolamento come abitazione principale.
Pertanto, occorre capire se l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille si applica:
solo nei confronti dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
oppure anche a tutte le pertinenze a prescindere dal loro numero (circolare n. 23 dell'11/2/2000);
oppure all'abitazione principale e alle sole pertinenze definite come tali dal regolamento comunale.
L'interpretazione prevalente è quella di considerare la sola abitazione principale, in quanto il nuovo articolo 2 ter dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 quando delinea l'ambito di applicazione dell'ulteriore detrazione fa riferimento a "tutte le abitazioni" ad eccezione di quelle accatastate come ville, case di lusso e castelli.Pertanto, sembrerebbero da scludere dalla base imponibile il valore delle pertinenze.
Il comma 7 dell'articolo 1 stabilisce le modalità per ottenere il rimborso da parte dello Stato del minor gettito Ici derivante dall'ulteriore detrazione per l'abitazione principale. A tal fine, la disposizione prevede a carico degli enti locali l'obbligo di trasmettere entro il 30 aprile 2008, al Ministero dell'interno, un'apposita certificazione, compilata su un modello che sarà emanato entro il 28 febbraio 2008, attestante il mancato gettito previsto.
Il trasferimento compensativo sarà erogato in via revisionale in due trance di pari importo:
la prima entro e non oltre il 16 giugno;
la seconda entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio.
Entro il 31 maggio dell'anno successivo, secondo i criteri che saranno definiti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministeri dell'interno e degli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città da emanarsi entro il 30 giugno 2008 (180 giorni dall'entrata in vigore della finanziaria) si procederà ad effettuare il conguaglio.
Il meccanismo si presenta abbastanza laborioso perchè viene ostanzialmente richiesto una certificazione previsionale da effettuarsi entro il 30 aprile 2008 e una successiva certificazione a consuntivo che, anche se non espressamente previsto in quanto i criteri con cui si procederà ad effettuare il conguaglio è demandato ad un apposito decreto, è intuibile che si realizzerà .
A complicare il meccanismo del calcolo del contributo compensativo è la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 287 della finanziaria 2008 la quale richiede che l'ammontare del trasferimento compensativo, riconosciuto sia ai fini previsionali che ai fini del conguaglio, debba essere effettuato con riferimento alle aliquote e etrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.
Con tale disposizione il legislatore ha voluto evitare che gli enti locali, trasferissero l'eventuale aumento della pressione tributariaattraverso una modifica in aumento dell'aliquota Ici o l'eventuale minore entrata derivante dall'aumento delle detrazioni per l'abitazione principale a carico dello Stato sulla scorta che l'ulteriore detrazione avrebbe compensato tali politiche tributarie.
A titolo esemplificativo, si suppongano le seguenti informazioni:
Base imponibile Ici 20.000 aliquota Ici alla data del 30.9.2007 quantificata nella misura del 5 per mille e detrazione prima casa pari a 103 euro. In questo caso il contribuente per l'anno 2007 non avrebbe pagato nulla di Ici in quanto:
20.000 * 5/1000 = 100 Ici
100 di imposta 103 di detrazione = -3.
Si supponga che l'ente nel 2008 deliberi un aumento dell'aliquota Ici nella misura del 6 per mille. In questo caso il contribuente non pagherebbe nulla per effetto dell'ulteriore detrazione aggiunta dalla finanziaria 2008 in quanto:
20.000*6/1000 = 120 Ici
120 di imposta 103 di detrazione = 17 di Ici comunale
17 di Ici comunale 26,60 di ulteriore detrazione Ici (pari a 1,33 per mille di 20.000) = - 9,60.
A tal fine per effetto delle disposizioni contenute nel comma 288 la somma di 17 euro (minor gettito Ici non riscossa perché compensata dall'ulteriore detrazione Ici) non è ammessa a rimborso.
Il calcolo del trasferimento compensativo, pertanto, non è di facile realizzazione, in quanto non è sufficiente moltiplicare l'ulteriore detrazione di 200 euro per il numero delle abitazioni principali, ma occorre effettuare il calcolo immobile per immobile, utilizzando le aliquote e le detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007 e verificare se l'ulteriore detrazione:
compete interamente (caso in cui le rendite sono alte);
non compete assolutamente (caso in cui le rendite sono basse per cui già il contribuente non paga l'Ici);
compete solo parzialmente.
Inoltre
Ai fini della corretta contabilizzazione, il contributo compensativo avente natura di rimborso di una minore entrata è da iscrivere al titolo III categoria 5 del bilancio di esercizio (codice Siope).
Con l'articolo 1 comma 8 della finanziaria 2008 si stabilisce che per le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il rimborso del trasferimento compensativo per l'ulteriore detrazione Ici, è disposto a favore dei citati enti i quali, nel rispetto degli statuto speciali e delle relative norme di attuazione, provvederanno all'attribuzione delle quote dovute ai singoli comuni.
In tema di abitazione principale è intervenuto nel corso dell'esercizio 2007 un'importante chiarimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio federalismo fiscale, il quale con nota 3/4/2007 n. 4440, rispondendo ad un quesito di un Comune, ha disposto che gli enti hanno la possibilità di estendere le agevolazioni Ici sull'abitazione principale anche al soggetto proprietario di immobile, ma non assegnatario dello stesso in seguito a sentenza di separazione o divorzio. In particolare, la nota ministeriale ha precisato che per poter applicare tale agevolazione alla fattispecie in oggetto i comuni debbano, attraverso una norma regolamentare, estendere il beneficio della detrazione e dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale anche agli immobili dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non siano assegnatari della casa coniugale. Una simile disposizione regolamentare non appare in contrasto con la norma contenuta nell'art. 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/1997, in cui si prevede che i comuni possano considerare abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, solamente quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela, senza fare alcuna menzione agli affini o ai coniugi.
Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 6 lettera b) della finanziaria 2008, rispetto all'orientamento espresso del ministero sopra riportatoviene introdotta un'ulteriore fattispecie di detrazione per gli ex-coniugi la quale assume valore di norma di legge primaria e non, invece, valore di norma secondaria derivante dalla potestà regolamentare dei comuni.
In particolare, ai soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale è data la possibilità di determinare l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune perl'abitazione principale e le detrazioni ordinarie e le ulteriori detrazioni di cui all'art. 8 commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
L'articolo 1 comma 6 lettera a) della finanziaria 2008, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 2 bis all'articolo 6 del D.Lgs. 504/92 introduce la possibilità per gli enti locali di prevedere, in sede di deliberazione sulle aliquote Ici di applicare un'aliquota agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.
Tale agevolazione è ammessa:
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi;
per la durata massima di tre anni per gli impianti termici;
per la durata massima di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.
Le modalità di fruizione delle suddette agevolazioni sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97.
Le agevolazioni sopra delineate sono applicabili dall'anno di imposta 2009.
L'articolo 37, comma 53 della legge 248/2006 di conversioneD.L. 223/2006 avrebbe dovuto eliminare, dall'anno 2007, l'obbligo di presentazione ai fini Ici della dichiarazione, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 504/92 ovvero della comunicazione di cui all'articolo 59 del D.Lgs. 446/1997.
La norma prevedeva, tuttavia, il permanere dell'obbligo della presentazione della dichiarazione e/o comunicazionefino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali la quale deve essere accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.
Al fine di consentire l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali sono state emanate da parte dell'agenzia del territorio tre importantidocumenti:
circolare n. 7/T del 30.12.2006;
decreto Agenzia del Territorio del 13.11.2007;
provvedimento dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007 di concerto con il comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni.
Con tale ultimo documento, l'Agenzia del territorio ha accertato la previsione dell'effettiva operatività del sistema di interscambio dei dati catastali dichiarando, pertanto, soppressa a decorrere dall'anno 2008 la dichiarazione ICI con un ritardo, rispetto alle previsioni iniziali di un anno.
Infatti, per quanto concerne il 2007,il modello di dichiarazione ICI 2007 (riferita all'anno 2006) è stato approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze 26/4/2007 (pubblicato sulla G.U. 105 del 8/5/2007). In tale decreto è stato precisato che la dichiarazione costituisce l'unica modalità con la quale possono essere effettuati gli obblighi dichiarativi a partire dall'anno 2007, tuttavia chi aveva già presentato la comunicazione non era tenuto a presentare anche la dichiarazione. E' stato pertanto confermato l'inesorabile abbandono del sistema comunicativo (sancito dal comma 175 della legge 296/2006che ha abrogato l'art. 59, comma 1, lettera l) del dlgs. 446/1997) che consentiva ai comuni di sostituire la dichiarazione Ici con la comunicazione. Tuttavia, nei comuni in cui, fino all'anno 2006, era vigente il sistema della comunicazione, molti contribuenti avevano già provveduto a effettuare tale adempimento e quindi per l'anno 2007 , per non aggravare gli adempimenti di tali contribuenti, è stato escluso l'obbligo dichiarativo.
Per effetto del provvedimento dell'agenzia del territorio del 18.12.2007 dal 2008 la dichiarazione ici sarà soppressa anche se in realtà , tale dichiarazione non scomparirà totalmente, in quanto il comma 174 della legge finanziaria 2007, precisa che, anche successivamente alla messa a disposizione della predetta banca dati catastali, resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico informatico. Questo modello deve essere utilizzato per la registrazione degli atti concernenti i diritti sugli immobili, per la trascrizione, iscrizione e annotazione dei registri immobiliari, oltre alle operazioni di voltura catastale. Nella tabella sotto riportata si espongono i principali casi in cui sarà ancora obbligatorio presentare la dichiarazione Ici.
Tabella 1 Casi in cui si rende ancora obbligatorio la presentazione della dichiarazione Ici
Motivazione |
Fattispecie |
Quando il contribuente vuole fare valere il diritto ad ottenere riduzioni o agevolazioni di imposta |
|
Quando gli elementi rilevanti per il tributo dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche |
|
Il percorso
Dal 1.1.2007 l'art. 37 c. 53 L. 248/2006 sopprime l'obbligo della presentazione della dichiarazione e comunicazione Ici. Affinché ciò sia possibile occorre: 1) un provvedimento del territorio, di concerto con il comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, che stabilisca le regole tecnico-economiche per l'utilizzo della base dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni; 2)provvedimento del Territorio, di concerto con il Comitato, che accerti l'effettiva circolazione e fruizione dei dati catastali |
Circolare agenzia del Territorio n. 7 del 15.12.2006: nelle more dell'istituzione del Comitato, l'Agenzia del Territorio comunica che ha predisposto un sistema di interscambio "basato sulla cooperazione applicativa tra i propri sistemi informatici e quelli delle altre pubbliche amministrazioni, per assicurare loro la disponibilità della base dei dati catastali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali" Dpcm 30 agosto 2007: viene istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali: li delle pubbliche amministrazioni |
Art. 1 c. 174 L. 296/2006: l'obbligo della dichiarazione Ici rimane per tutti i dati e le notizie che non si ricavano dal sistema di interscambio con il Territorio (ad esempio, il valore delle aree edificabili) |
Decreto direttoriale del 13.11.2007 dell'Agenzia del territorio: definite le regole tecnico-economiche per l'utilizzo della base dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni |
Art. 1 c. 175 L. 296/2006: abroga definitivamente la comunicazione Ici
|
Provvedimento dell'Agenzia del Territorio del 18.12.2007: accertato l'effettiva circolazione e fruizione dei dati catastali |
I commi 101 e 102 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) disciplinavano i contenuti che dovevano contenere le dichiarazione dei redditi al fine della gestione dei dati Ici suddividendo i tempi e i contenuti a seconda del tipo di soggetto che presenta la dichiarazione.
Infatti, dal 2007 dovrebbero scomparire sia la dichiarazione che la comunicazione Ici, ma i dati utili ai fini del trattamento della suddetta imposta dovranno essere indicati nelle dichiarazione dei redditi. Occorre rilevare, tuttavia, che l'obbligo di fornire le indicazioni relativi all'Ici nel quadro della dichiarazione dei redditi non ha assolutamente lo scopo di sostituire quello concernente la dichiarazione Ici da presentare al comune. Infatti, il sistema in commento non abroga quanto stabilito nell'art. 10 del D.lgs. 504/92 in materia di dichiarazione Ici; anzi come specificato nel paragrafo precedente resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico informatico.
Tuttavia, la formulazione dei commi 101 e 102 della legge 296/2006 presentavano alcune lacune e per questo motivo con l'articolo 39 c. 1 del D.L. 159/2007 sono stati abrogati.
Il comma 101, dedicato alle persone fisiche e alle società di persone e assimilate, stabiliva che a decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, per ciascun fabbricato doveva essere specificato:
oltre l'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Questi dati dovevano essere indicati nelle dichiarazioni degli anni successivi sono in caso di variazione relativi anche ad uno solo di essi;
l'importo dell'Ici pagata nell'anno precedente.
I punti di criticità del comma in questione sono due:
il primo è legato al fatto che la dichiarazione dei redditi deve contenere i dati relativi ai soli fabbricati e non anche ai terreni e aree agricole;
il secondo punto di criticità è la mancata previsione degli dempimenti connessi a quei soggetti che non presentano la dichiarazione dei redditi ma che nel corso dell'anno possono effettuare operazioni rilevanti ai fini dell'Ici.
Per questi motivi il comma è stato abrogato.
Il comma 102 della legge 296/2006, invece, era dedicato alla dichiarazione dei redditi dei soggetti Ires ossia le società di capitali, enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali per i quali la norma stabiliva che in relazione ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la dichiarazione dei redditi doveva contenere tutte le indicazione utili ai fini Ici. Anche in questo caso la norma specificava che l'indicazione di tali dati nelle dichiarazioni successive a quelle del 2007 dovevano essere riportate solo in caso di variazione.
Il punto di criticità di tale comma era legato al fatto che tali disposizioni disciplinavano il contenuto ai fini Ici della dichiarazione dei redditi riguardanti il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il che appariva, ovviamente, un controsenso.
L'articolo 39 del D.L. 159/2007 modifica anche il comma 104 della legge 296/2006 e pertanto, a partire dalle dichiarazioni dei redditi che sono state presentate nell'anno 2007, il quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobili dovrà essere indicato l'importo dell'Ici dovuta per l'anno precedente.
Il D.L. 262/2006 (collegato fiscale alla finanziaria 2007), all'articolo 2 commi da 36 a 39 è intervenuto in materia di fabbricati rurali prevedendo:
da un lato un controllo finalizzato all'aggiornamento catastale dei fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralità (comma 36);
dall'altro modificando alcuni requisiti per considerare rurale un immobile (commi 37, 38 e 39).
Queste nuove procedure previste dai commi da 36 a 38 del D.L. 262/2006 comporteranno un aumento del gettito dell'Ici per gli enti locali. Tuttavia, il comma 39 dell'art. 2 del D.L. 262/2006 ha stabilito che i trasferimenti erariali a favore degli enti comunali, saranno ridotti in misura compensativa e limitata al maggior gettito dell'Ici con criterie modalità da definire con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Il taglio già operato sull'esercizio 2007 è stato quantificato in 609,4 milioni di euro (vedi capitolo 1).
Per quanto concerne il controllo finalizzato all'aggiornamento catastale dei fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralità , nel corso dell'esercizio 2007 non sono intervenute modifiche. Il comma 36 dell'art. 2 del D.L. 262/2006 così come modificato dal comma 339 della finanziaria 2007, ha regolamentato la procedura di controllo effettuata dall'agenzia del territorio stabilendo che l'agenzia, con riferimento alle notizie trasmesse dall'Agea ma anche in relazione ai dati rilevati e alle verifiche effettuate con gli ordinari mezzi di carattere amministrativo (quali il telerilevamento e/o i sopralluoghi sui terreni utilizzati), avrebbe individuato:
i fabbricati iscritti nel catasto terreni e per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali ossia quei fabbricati che non rispettano più i requisiti indicati al comma 3 dell'art. 9 del D.L. 557/1993 come modificato dall'art. 2 dpr 139/1998;
i fabbricati non dichiarati in catasto.
L'elenco oltre a contenere gli immobili, comprendeva anche l'indicazione, qualora accertata, della data della mancata presentazione della dichiarazione al catasto. Tale elenco è stato successivamente:
reso notoattraverso una comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
pubblicizzato, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati e tramite gli uffici rovinciali sul proprio sito internet dell'Agenzia del Territorio. Il legislatore ha attribuito a tale pubblicizzazione valore di richiesta per i titolari dei diritti reali di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti in conformità al regolamento del ministro delle finanze n. 701/1994.
Decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato e rimanendo il titolare dei diritti sul fabbricato inerte, la stessa Agenzia del territorio ha proceduto all'aggiornamento catastale, con spese e oneri a carico dello stesso proprietario, procedendo a notificarne il relativo esito. Si rammenta che l'accatastamentoha prodotto i propri effetti con decorrenza:
dal 1°gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia;
oppure dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato, qualora non sia stato possibile individuare la data della mancata presentazione della denuncia.
Ai fini sanzionatori, si sono rese applicabili le disposizionicontenute nel regio decreto n. 652/1939 convertito dalla legge n. 1249/1939.
I requisiti per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità degli immobili sono individuati nell'art. 9 comma 3 del D.L. 557/93.
Tali requisiti hanno trovato nel corso dell'esercizio 2006 e 2007 una serie di modifiche normative che si riassumo nella tabella sotto riportata.
Tabella 1 I requisiti fiscali di ruralità degli immobili: le modifiche
Fonte normativa |
Contenuto |
Decorrenza |
Effetto |
Art. 2 c. 37 D.L. 262/2006 |
Fabbricati abitativi: il soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno o l'affittuario del terreno stesso o il soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese, di cui alla legge n. 580/1993 |
Dal 3/10/2006 |
Il mancato possesso di questo requisito comporta l'obbligo all'accatastamento nel catasto fabbricati entro il 30.11.2007 (termine prorogato dal D.L. 81/2007) senza applicazione di sanzione |
Art. 42 bis D.L. 159/2007 |
Fabbricati abitativi: estensione della ruralità al fabbricato a destinazione abitativa utilizzato dal socio o dall'amministratore della società agricola, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo (Iap) di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004 e semprechè la società risulti iscritta al registro delle imprese |
Dal 1/12/2007 |
|
Art. 42 bis D.L. 159/2007 |
Fabbricati strumentali: sono rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Elencate in modo dettagliato le tipologie di attività a cui può essere attribuito il carattere di ruralità |
Dal 1/1/2007 |
Anche se accatastati nel catasto urbano, nessuna imposta è dovuta se sussistono i requisiti di ruralità |
Con l'articolo 2 comma 37 del D.L. 262/2006 che ha modificato il comma 3 dell'art. 9 del D.L. 557/1993, si è disposto che ai fini della ruralità , a decorrere dal 3/10/2006 (data di entrata in vigore del D.L. 262/2006), il soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno o l'affittuario del terreno stesso o il soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese, di cui alla legge n. 580/1993.
Il successivo comma 38 dell'articolo 2 del D.L. 262/2006 aveva stabilito che per effetto delle modifiche introdotte dal comma 37,tali fabbricati dovevano essere dichiarati nel catasto urbano entro il30/6/2007, senza applicazione delle sanzioni previste dal regio decreto n. 652/1939 che si rendono, al contrario sempre applicabili in caso di inerzia ed inadempimento dell'aggiornamento catastale richiesto entro detta data.
Per effetto dell'art. 15 c. 3 del D.L. 81/2007 il termine del 30/6/2007 è stato prorogato al 30 novembre 2007.
Per effetto dell'articolo 42 bis del D.L. 159/2007 convertito dalla legge 222/2007 è stato ulteriormente modificato la definizione di fabbricato rurale, ai fini abitativi e ai fini strumentali, integrando l'articolo 9 del D.L. 557/93.
Per i fabbricati abitativi viene confermato che il riconoscimento del carattere rurale dipende dal possesso e dall'utilizzo dell'abitazione.
La novità più rilevante riguarda l'estensione della ruralità al fabbricato a destinazione abitativa utilizzato dal socio o dall'amministratore della società agricola, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo (Iap) di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004 e semprechè la società risulti iscritta al registro delle imprese
Nella tabella sotto riportata sono riassunti i tre requisiti (in precedenza erano quattro) per considerare rurale un fabbricato utilizzato ai fini abitativi. Si rammenta che tali requisiti devonosussistere contemporaneamente.
Tabella 1 I requisiti di ruralità fiscale per i fabbricati abitativi
Elemento da verificare ai fini dell'attribuzione della ruralità |
Parametri di valutazione individuati dall'art. 9 c. 3 D.L. 557/93 |
Modifiche introdotte |
ELEMENTO SOGGETTIVO:
Fabbricato utilizzato |
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, per esigenze connesse all'attività agricola svolta |
Dal 3/10/2006 si richiede anche che siano imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese(modifica introdotta dall'art. 2 c. 37 D.L. 262/2006) |
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito
|
||
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1)e 2)risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali |
|
|
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura |
|
|
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale, iscritta nel registro delle imprese |
Dal 1° dicembre 2007 per effetto dell'art. 42 bis del D.L. 159/2007 si considera anche questa casistica |
|
Non possono in ogni caso essere considerati rurali i fabbricati aventi caratteristiche di lusso ovvero quelli appartenenti alle categorie A/1 e A/8 |
|
|
Destinazione dell'immobile ad abitazione |
L'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera A., sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo indeterminato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna; |
Non più richiesto dal 1° dicembre 2007 in quanto abrogato dall'art. 42 bis, punto b) del D.L. 159/2007 |
Superficie del terreno |
Il terreno cui il fabbricato è ASSERVITO deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq. ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva il limite viene ridotto a 3.000 mq. |
|
Reddito (o volume d'affari) ricavato dall'attività agricola |
Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune montano il volume d'affari deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dell'art. 34 della legge Iva (attualmente € 7.000) |
|
Le modifiche apportate invece ai fabbricati strumentali sono quelle più significative in quanto viene previsto che sono rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Rispetto alla normativa precedente, scompare il riferimento alle attività agricole rientranti nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir, con la conseguenza che assumono carattere rurale anche gli immobili strumentali alle attività di allevamento di animali senza terra o con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari. L'articolo 42 bis del D.L. 159/2007, inoltre, elenca in modo dettagliato le tipologie di attività a cui può essere attribuito il carattere di ruralità e riassunte nella tabella sotto riportata.
Le nuove disposizioni contenute nell'articolo 42 bis del D.L. 159/2007 non sono norme di interpretazione autentica con effetto retroattivo per cui entrano in vigore il 1 dicembre 2007. Questo significa, che già dal 1° dicembre 2007, sarà possibile non assolvere, in possesso dei requisiti sopra descritti, al pagamento dell'Ici. Per ribadire ulteriormente l'effetto non retroattivo, l'articolo 2 comma 4 della finanziaria 2008, stabilisce che i nuovi requisiti di ruralità previsti dalla lettera i) del nuovo comma 3 bis dell'art. 9 del D.L. 557/93 (fabbricati strumentali destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi) non danno diritto al rimborso dell'eventuale Ici versata per i periodi di imposta precedenti al 2008.
Tabella 2 I requisiti di ruralità fiscale per gli immobili strumentali
IMMOBILI STRUMENTALI |
Deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: 1. alla protezione delle piante; 2. alla conservazione dei prodotti agricoli; 3. alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; 4. all'allevamento e al ricovero degli animali; 5. all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20.02.2006, n. 96 (così come modificato dall'articolo 1 comma 275 finanziaria 2008); 6. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; 7. alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; 8. ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 9. alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 10. all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso. |
L'art. 2 comma 33 e 34 del D.L. 262/2006 convertito dalla legge 286/2006 ha modificato i redditi dominicali e agrari dei terreni agricoli. In particolare, tale disposizione, prevedeva che le variazioni delle colture, valide ai fini della determinazione dei redditi dominicale e agrario, fossero sostituite dalle dichiarazioni sull'uso dei terreni presentate all'Agea per la richiesta dei contributi previsti dai Regolamenti Ce 1782/03 e 796/04 (c.d. contributi Pac).
La procedura prevedeva che l'agenzia del Territorio con comunicato pubblicato sulla G.U. ufficializzasse l'aggiornamento delle colture e delle nuove rendite dei terreni e contro la nuove rendite vi era la possibilità di effettuare i ricorsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U..
La pubblicazione sulla G.U. del comunicato dell'Agenzia del Territorio è stata effettuata in data 2/4/2007 per cui i contribuenti avevano la possibilità di effettuare i ricorsi entro la data del primo giugno 2007.
Per effetto delle modifiche contenute nell'art. 15 comma 3 del D.L. 81/2007 convertito nella legge 127/2007è stato prorogato al 30 novembre 2007 il termine per effettuare il ricorso contro l'aggiornamento delle rendite dei terreni.
Come chiarito dalla circolare 1/Dpf del 5 giugno 2007 le nuove rendite hanno efficacia:
ai fini Irpef a far data dal 1° gennaio 2006;
ai fini ICI a far data dal 1° gennaio 2007.
Occorre ricordare che con la sentenza 26380/06 la Cassazione ha stabilito che, in caso di contestazione della rendita attribuita, il giudizio sul ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'Ici, emesso sulla base della rendita contestata, deve essere sospeso fino alla definizione della rendita. Pertanto, qualora a seguito della modifica dei redditi attribuiti ai terreni il comune emetta un avviso di liquidazione Ici e il contribuente abbia presentato il ricorso contro l'attribuzione della rendita, l'avviso è sospeso fino alla definizione conclusiva dell'attribuzione della rendita.
Con l'art. 26 bis del D.L. 159/2007 (collegato alla finanziaria 2008) sono state apportate ulteriori modiche all'art. 2 comma 33 del D.L. 262/2006che sostanzialmente sono così riassumibili:
in futuro sarà l'agenzia del territorio e non più l'Agea a rilasciare ai dichiaranti la ricevutacon la proposta, che ha valore di notifica, dei nuovi redditi. La procedura di pubblicizzazione avverrà attraverso la pubblicazione sulla G.U. e nei comuni e sul sito internet dell'agenzia del territorio;
il termine per effettuare l'eventuale ricorso contro le rendite proposte è fissato in 120 giorni;
introdotta la sanzione da 1.000,00 a 2.500,00 euro per chifornisce informazioni non veritiere o incomplete.