La legge 296/2006 (finanziaria 2007) con i commi 142, 143 e 144 ha ridisegnato le nuove disposizioni in materia di addizionale comunaleIrpef che possono essere brevemente sintetizzate negli elementi principali nella tabella sottostante.
Tab.1 -Le novità introdotte dalla legge finanziaria 2007
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Disposizioni vigenti fino al 31.12.2006 |
Disposizioni vigenti dal 1/1/2007 |
Contribuenti |
Soggetti Irpefaventi il domicilio fiscale nel comune alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento |
Soggetti irpef aventi il domicilio fiscale nel comune alla data dell'1 gennaio dell'anno di riferimento |
Aliquota |
Fino allo 0,50% con un incremento annuo massimo dello 0,20% Organo competente a determinare l'aliquota: giunta comunale |
Fino allo 0,80%
Organo competente a determinare l'aliquota: consiglio comunale |
Soglia di esenzione |
Non previsto |
L'ente può determinare una soglia di esenzione entro cui l'addizionale non è dovuta |
Acconto |
Non previsto |
Pari al 30% dell'addizionale dovuta calcolata moltiplicando l'aliquota (da adottarsi dal comune entro il 15/2) per il reddito imponibile dell'anno precedente |
Modalità di versamento |
Mediante F24 allo stato che poi ripartisce ai comuni le somme spettanti |
A decorrere dall'anno d'imposta 2007 direttamente ai comuni mediante F24 utilizzando un apposito codice tributo |
Il versamento dell'addizionale comunale Irpef è effettuato in acconto per il 30% e a saldounitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il punto c) del comma 142 della legge 296/2006 specifica che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'acconto dell'addizionale è determinato dai sostituti d'imposta ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Il saldo dell'addizionale, invece, è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in una unica soluzione.
Per i soggetti diversi dai dipendenti e assimilati, l'acconto e il saldo devono essere versati unitamente al saldo dell'Irpef (16 giugno o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%). Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 40 c. 7 del D.L. 159/2007,l'acconto del 30%è determinato applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef deliberata:
- per l'anno di riferimento se la pubblicazione della delibera di fissazione dell'aliquota è effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento;
- per l'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al 31 dicembre.
Questa modifica è stata introdotta per agevolare i sostituti d'imposta i quali nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD), che dal 2008 deve essere consegnata entro il 28 febbraio,devono indicare l'importo dell'addizionale comunale irpef da trattenere e quello trattenuto.
Il comma 142 della legge finanziaria 2007, modificandoil primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del D.Lgs. 360/1998, relativamente al momento di individuazione della soggettività passiva ha previsto che l'addizionale è dovuta alla provincia ed al Comune nel quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. La norma precedente prevedeva la data del 31 dicembre dell'anno a cui si riferiva l'addizionale.
La novità più importante in materia di versamento è contenuta nel comma 143 della legge 296/2006 che disponeva che a decorrere dall'anno di imposta 2007, il versamento dell'addizionale dovesse essere effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso un apposito codice tributo da emanarsi entro il 30.06.2007.
In realtà , i codici tributo sono stati emessi con il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 (pubb. G.U. del 23.10.2007 n. 247) di cui nella tabella sottostante si riassumono i caratteri principali.
Modalità di versamento diretto dell'addizionale comunale Irpef
Decreto
5/10/2007 e Circolare Ministero dell'Internodel 17.10.2007 F.L. 21/2007
Decorrenza |
Dal 1° gennaio 2008 |
Modalità versamento da parte dei soggetti privati e degli enti delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri |
Il versamento dell'addizionale comunale irpef è effettuato dai soggetti privati, in acconto e a saldo, con il modello di versamento F24, evidenziando quanto dovuto a ciascun comune (codice catastale del comune e desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell'agenzia delle entrate) sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. L'intermediario della riscossione accredita il conto 1777 denominato "Agenzia delle entrate Fondi della riscossione" e comunica con flusso telematico il dettaglio dei comuni all'Agenzia delle entrate. |
Modalità di versamento da parte dei soggetti titolari di conti presso le tesorerie provinciali (tabella A L. 29/10/1984 n. 720 vedi appendice) |
Tali enti devono trasmettere direttamente o tramite il proprio tesoriere, con flusso telematico all'Agenzia delle entrate, la richiesta di pagamento degli importi di addizionale comunale irpef suddivisi per i comuni di riferimento secondo tempi e modalità che saranno fissati con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate. L'agenzia delle entrate verifica la correttezza formale dei flussi trasmessi ed invia alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777 (agenzia delle entrate fondi della riscossione) e l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare. La banca d'Italia, nelle date indicate dall'agenzia delle entrate con il flusso in precedenza comunicato, provvederà ad addebitare i conti di tesoreria e accreditare le somme sulla contabilità speciale 1777 |
Modalità di versamento da parte dei soggetti titolari di conti presso la tesoreria centrale (tabella B L. 29/10/1984 n. 720 vedi appendice ) e le amministrazioni dello Stato che non si avvalgono del "Service Personale Tesoro" |
Tali enti devono:
L'agenzia delle entrate verifica la correttezza formale dei flussi trasmessi ed invia all'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) e alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777 (agenzia delle entrate fondi della riscossione) e l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare. L'I.Ge.P.A. verifica la rispondenza degli importi risultanti dalle richieste di prelevamento fondi con quelli trasmessogli dall'agenzia ed emette gli ordini di prelevamento a favore della banca d'italia. La banca d'Italia provvederà ad addebitare i conti di tesoreria e accreditare le somme sulla contabilità speciale 1777 |
Modalità di versamento da parte degli altri enti pubblici |
Come i privati ossia con F24 |
Riparto delle somme |
L'agenzia delle entrate ripartisce le somme affluite sul conto 1777 tra i diversi comuni accreditando i relativi importi sulla base delle informazioni contenute nel flusso telematico trasmesso da ciascun ente, dagli intermediari della riscossione (per i soggetti privati e gli altri enti pubblici) |
Accreditamento delle somme ai comuni |
Gli importi spettanti ai comuni sono accreditati sui relativi conti correnti postali, il cui elenco è predisposto e costantemente aggiornato, con idonee procedure informatiche, dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ed è reso disponibile sui siti informatici del predetto Dipartimento e del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze. Quindi le somme saranno versate ai comuni non sul conto corrente di tesoreria ma sul conto corrente postale. A tal fine il Ministero dell'Interno Finanza locale con circolare n. 21 del 17/10/2007 invita i comuni a procedere tempestivamente all'apertura di uno specifico conto corrente presso l'ente Poste italiane intestato a "Comune di.. Addizionale Comunale all'Irpef". Con successiva circolare del ministero saranno precisate le modalità di comunicaione ai comuni dei dati relativi a tali conti correnti postali. |
Effetto delle addizionali comunali Irpef sui trasferimenti statali
Con la scomparsa, a far data dal 1.1.2007, delle deduzioni Irpef e la loro sostituzione con le detrazioni irpef è aumentato il prelievo delle addizionali.
Dal 2007, a parità di reddito con gli anni precedenti, il peso fiscale delle addizionali regionali e comunali è aumentato, anche se le aliquote delle addizionali sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente. Questo perché, con la scomparsa delle deduzioni per carichi di famiglia, che per i redditi 2005 e 2006 riducevano l'imponibile irpef, e l'introduzione del sistema delle deduzioni che, invece, riducono il gettito irpef ma non la base imponibile, la base di calcolo è maggiore con aumento dell'addizionale comunale e regionale irpef.
A tal fine, il comma 10 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), ha introdotto un principio finalizzato ad assegnare allo stato in maniera indiretta il maggior gettito derivante alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni inerenti la riforma dell'irpef, stabilendo che i trasferimenti erariali saranno ridottiin misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni contenute in materia di detrazioni irpef. Ad oggi, i trasferimenti non sono ancora stati decurtati, ma occorre rammentare che tale disposizione non è stata abrogata e quindi la sua concreta applicazione comporterà una riduzione dei trasferimenti.