Anche se non strettamente collegato con le disposizioni della finanziaria
2008, vale la pena ricordare che, nel corso dell'esercizio 2007, per
effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 113/2007 al D.Lgs.
163/2006, le opere di urbanizzazione realizzate da privati a scomputo
dei proventi per permessi a costruire dovranno sottostare a delle nuove regole.
L'affidamento dei lavori a scomputo
degli oneri di urbanizzazione è regolato dall'art. 32, c. 1 lettera g)
e dall'art. 122 c. 8 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contrattiv pubblici).
L'art. 32, c. 1 lettera g) stabilisce che per valori superiori alla soglia comunitaria (pari o
superiore a 5.278.000 €) per l'individuazione del soggetto esecutore si
possono seguire due strade:
a) intera gestione del procedimento di affidamento dei lavori a carico del
privato titolare del permesso di costruireil quale esperisce ed
effettua una procedura di gara secondo le regole individuate dalla
parte II del D.Lgs. 163/2006;
b) esperimento di una garada parte dell'amministrazione che rilascia il permesso di
costruire sulla base di un progetto preliminare che il privato titolare
del permesso di costruire (promotore)mette a disposizione
dell'amministrazione stessa entro 90 giorni dal rilascio del permesso.
Se espressamente previsto nel bando, il promotore può esercitare entro
15 giorni dalla aggiudicazione (se possiede i requisiti di
qualificazione previsti dall'art. 40 in relazione alla tipologia e
all'importo delle opere di urbanizzazione),diritto di prelazione nei
confronti dell'aggiudicatario versandogli una somma pari al 3% del
valore dell'appalto aggiudicato.
L'art. 122 c. 8 del D.Lgs 163/2006 stabilisce che le disposizioni dell'art. 32 c.
1 lettera g) sopra delineate non si applicano per i lavori a scomputo
di oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria con riferimento
alle sole opere di urbanizzazione primaria. Ne consegue che le opere di
urbanizzazione primaria sotto soglia potranno essere effettuate
direttamente dal titolare del permesso di costruire mentre per le opere
di urbanizzazione secondaria occorrerà sempre esperire le procedure ad
evidenza pubblica.
L'ultimo periodo del riformulato comma 8 dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006ha introdotto un
nuovo adempimento consistente nella trasmissione, alle competenti
Procure regionali della Corte dei Conti , di tutti gli atti adottati
inerente la realizzazione degli interventi a scomputo degli oneri.
Nella tabella sottostante sono riepilogate le principali
caratteristiche di tale comunicazione.
Art. 122 c. 8 D.Lgs. 163/2007 Comunicazione Procure regionali Corte dei Conti
Oggetto della comunicazione |
L'obbligo della comunicazione riguarda i lavori a scomputo di oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria |
Chi comunica |
La comunicazione è di competenza degli uffici deputati alla sovrintendenza della realizzazione dei lavori |
Quando comunicare |
La comunicazione è preventiva nel senso che va effettuata prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere |
Cosa comunicare |
Tutti gli atti e documenti inerenti alla realizzazione dei lavori a scomputo di oneri quali:
-
il permesso di costruire inerente l'intervento edilizio in realizzazione da parte del privato con tutti gli allegati;
-
la convenzione relativa allo scomputo (art. 16 c. 2 Dpr 380/2001);
-
il provvedimento di approvazione della scelta di scomputo mediante esecuzione dei lavori
|
Decorrenza dell'obbligo comunicativo |
Dal 1° agosto 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 113/2007) |