In merito alla riduzione dei trasferimenti per effetto dei maggiori introiti Ici, il
collegato fiscale (D.L. 262/2006 convertito dalla legge 286/2006)
prevedeva che i trasferimenti erariali spettanti ai comuni devono
essere decurtati di una somma pari ai maggioriintroiti Ici derivanti
dall'accatastamento dei fabbricati ex rurali, dai fabbricati cat. E e
B. La circolare in questione ha precisato che, in prima analisi, la
determinazione dei trasferimenti è stata effettuata "al lordo della
riduzione complessiva di 609 milioni di euro quale maggiore introito
Ici presunto derivante dall'applicazione dell'articolo 2, commi 39 e 46
del decreto legge 3/10/2006 n. 262, convertito conmodificazione dalla
legge 24.11.2006 n. 286". La decurtazione sarà operata successivamente.
In particolare, qualora non saranno emanati i decreti per
l'individuazione della quota di competenza di ciascun ente, il
ministero provvederà a una decurtazione proporzionale in funzione dei
contributi ordinari spettanti per l'anno 2007. Pertanto la circolare
stabiliva una determinazione della decurtazione operata dal Ministero.
Questa precisazione ministeriale ha subito, però, nel corso dell'esercizio
2007, una ulteriore modifica per effetto dell'art. 3 del D.L. 81/2007
convertito dalla legge 127/2007 secondo il quale:
- la decurtazione sarà proporzionale alla "maggior base imponibile per singolo ente";
- tale maggior base imponibile sarà comunicata dall'Agenzia del Territorio al Ministero dell'Interno entro il 30/09/2007;
- su questo parametro l'ente individuerà la detrazione che dovrà essere
certificata a cura dell'ente secondo le modalità e i modelli che
saranno emanati con un successivo apposito decreto del ministero
dell'Economia e dell'Interno;
- l'ente è autorizzato ad accertare convenzionalmente, in deroga all'art. 179 del
Tuel, come maggior gettito ICI una somma pari al taglio dei
trasferimenti. Ai fini del patto di stabilità gli importi sono da
considerare convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.
L'intervento normativo si è
reso pertanto necessario in quanto il taglio dei trasferimenti opererÃ
già dal 2007 mentre il nuovo gettito ICI comincerà ad arrivare ai
Comuni dal 2008 per cui per sanare questa situazione era necessario
individuare il taglio ai trasferimenti prodotti dalla noma e consentire
la copertura in bilancio.
Le modalità definite dall'art. 3 del D.L. 81/2007 in merito alla quantificazione
della riduzione dei trasferimenti erariali e del maggior accertamento
del gettito ICI non risolve tuttavia il problema della cassa. Per
coprire gli oneri delle eventuali anticipazioni di cassa necessarie a
finanziare le uscite, lo Stato metterà a disposizione 6 milioni di
euro. Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. 81/2007 stabilisce che le
anticipazioni che necessitano di questo finanziamento devono essere
riportate nella certificazione sui tagli e possono essere attivate solo
per quattro mesi a partire dal mese di novembre. Pertanto, lo Stato
interviene coprendo le spese per il ricorso ad anticipazioni di cassa
ma solo per un periodo massimo di quattro mesi ed entro il tetto di 6
milioni di euro.
Relativamente all'accertamento dei trasferimenti la
circolare 5/2007 aveva precisato che la pubblicazione dei trasferimenti
erariali sul sito web autorizzava gli Enti ad effettuare l'accertamento
delle entrate, essendo sussistenti i requisiti richiesti dall'articolo
179 del Tuel. Anche tale precisazione ha subito modifiche per effetto
del D.L. 81/2007 secondo cui, come descritto in precedenza, è ammesso,
in deroga all'art. 170 del Tuel, un'accertamento convenzionale del
maggior gettito Ici nella stessa misura del taglio dei trasferimenti.
Il comma 3 dell'art. 3 del D.L. 81/2007 al fine di evitare che le somme
convenzionalmente accertate possano eccedere quelle reali (non ancota
note al 31 dicembre 2007), pretende che venga apposto un vincolo di
indisponibilità , facendo affluire tali residui attivi tra i fondi
vincolati dell'avanzo di amministrazione e, se l'avanzo non è
sufficiente, venga applicata nella parte passiva del bilancio 2008 un
importo pari alla differenza.
Relativamente all'erogazione dei trasferimenti, la circolare n. 5/2007 ha mantenuto
la disciplina precedente, che distingue gli enti di maggiore dimensione
(Province e Comuni con più di 50 mila abitanti), per i quali
l'attribuzione è correlata ai limiti di giacenza, dagli Enti di minore
dimensione, per i quali l'attribuzione avviene a determinate scadenze
nel corso dell'esercizio.