L'art.171 del T.U. prevede che al bilancio preventivo sia allegato un
bilancio pluriennale della durata pari a quella della regione di
appartenenza.Il modello del bilancio pluriennale è stato approvato con
il DPR 194/96; modello che, a differenza del passato, non è più
derogabile con il regolamento di contabilità (Art. 152 T.U.).Il
contenuto del bilancio pluriennale è fissato dall'art. 171delT.U.
In linea generale si può affermare che il bilancio pluriennale traduce
in previsione i contenuti programmatici della relazione previsionale e
programmatica. Caratteristica del nuovo bilancio pluriennale è il suo
valore autorizzatorio. Questo requisito ha consentito di eliminare
l'obbligo di formazione dei piani finanziari dei singoli investimenti,
come stabilito dalla previgente normativa. Infatti nel bilancio
pluriennale devono essere previsti, nei pertinenti esercizi, le spese
indotte dagli investimenti programmati e stanziati nel bilancio stesso
(Artt. 171 e 200 T.U.). Piani economici e finanziari devono essere
approvati solo nei casi contemplati dall'art. 201, comma 2, del T.U. e
dall'art. 14, comma 9, della legge 109/94 e (ora art. 128.9 D.Lgs.
163/06) Per quanto riguarda l'assenso sul piano economico-finanziario
vedasi precedente punto 4, art. 201.3.Il carattere autorizzatorio del
bilancio pluriennale ha imposto che gli stanziamenti di spesa siano
dettagliati fino ai singoli interventi (e di converso le entrate sino
alle risorse).