L'art.170 del T.U. prevede che il bilancio preventivo sia corredato da una
relazione previsionale e programmatica della durata pari a quella della
regione di appartenenza. Il comma 3 della medesima norma prevede che il
bilancio ed i suoi allegati siano leggibili anche per programmi,
servizi ed interventi. L'aspetto programmatico della gestione locale ha
trovato alimento anche dalle seguenti ulteriori norme:
- art. 3, comma 5, della legge 81/93 (art. 71, comma 2, T.U.), il quale
prevede che con la lista dei candidati al Consiglio comunale sia
indicato il nome ed il cognome del candidato Sindaco ed il "programma
amministrativo" da affiggere all'Albo pretorio; art. 165, comma 7, del
T.U., il cui testo reca: "Il programma, il quale costituisce il
complesso coordinato di attività , anche normative, relative alle opere
da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente
solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più
vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni
dell'art. 151 può essere compreso, all'interno di una sola delle
funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni";art. 46,
comma 3, del T.U., il quale prevede che: "Entro il termine fissato
dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la
giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato." Art. 165,
comma 9, del T.U., che stabilisce: "A ciascun servizio è affidato, col
bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati
negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del
servizio".
- Dalla normativa sopra riportata si può cogliere il complessivo
disegno programmatico ideato dal legislatore e che può essere così
schematizzato:
La relazione previsionale e programmatica rappresenta il punto di raccordo e di organizzazione del disegno programmatico sia per la gestione diretta del Comune, sia per i servizi gestiti con appositi organismi (S.p.A., Aziende speciali, consorzi, ecc.). Essa ha trovato definizione nell'art. 12 del D.Lgs. 77/95 (ora art. 170 T.U.) mentre il DPR 3 agosto 1998, n. 326 ne ha approvato lo schema, da intendersi quale contenuto minimo. Tale schema è obbligatorio a decorrere dal triennio 2000/2002.