L'interpretazione, ormai pacifica, in merito alla legge costituzionale n. 3 del 18.10.01 (Art. 9) è nel senso della immediata soppressione del controllo dell'ORECO sugli atti degli Enti locali. Pertanto le deliberazioni di approvazione (e di variazione) di bilancio non vanno più trasmesse a tale Organo.
Peraltro la regione Lombardia, con la legge n. 3/03, ha soppresso l'anzidetto Organo e demandato il servizio di consulenza agli enti locali ad appositi uffici regionali.
L'art.1 del D.L. n. 314/04, convertito nella legge n.26/05 (perl' anno 2005),
ha previsto che, in caso di mancata approvazione nei termini del
bilancio, il Prefetto nomini un commissario per la predisposizione
d'ufficio del bilancio, assegnando ai Consigli un termine di 20 giorni
per la sua approvazione. In caso di mancata approvazione da parte del
Consiglio, a tale adempimento provvede il Commissario.
La medesima norma consente agli Statuti degli Enti Locali di regolare