L'art. 151.1 del T.U. Enti locali, approvato con D. L.vo n. 267/2000 (in seguito T.U.), ha fissato in via definitiva la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio preventivo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato Città Autonomie. I termini per l'approvazione del bilancio sono coincidenti con quelli di approvazione delle tariffe, delle aliquotee dei regolamenti sulle entrate (Art. 27.8 legge 448/01 e art. 1.169 L.F. 07).L'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs 446/97, introdotto dalla legge 388/00, consente di aumentare le tariffe, escludendo la retroattività , anche in corso d'anno in presenzadi rilevanti incrementi dei costi. Il citato art. 1.169 L.F. 07 stabilisce, in deroga all'art. 172.1, lett. c), T.U., che in caso di mancata approvazione entro i suddetti termini, si intendono prorogate le tariffe e le aliquote in essere.
Il bilancio va costruito a legislazione vigente. Se norme successive alla sua approvazione dovessero comportare modifiche, si provvederà , una volta conosciuti i necessari dati, alle conseguenti variazioni. Il principio vale anche per la "Legge Finanziaria"; si vedano le interpretazioni per il 2002. Vedasi anche art. 2.4 legge 131/03.
Circa la pubblicazione a mezzo stampa del bilancio vedasi art. 6 legge 67/87 e DPR 90/89.
Il bilancio preventivo va certificato secondo le disposizioni dell'art. 161 T.U.
Il termine per l'approvazione del bilancio preventivo 2007 è stato
fissato al 31.03.07 (D.I. 30.11.2006), poi spostato al 30.04.07 con
D.M. 19.03.07.